“The Reality of International Law” di Philip C. Jessup, Foreign Affairs, Volume 18, Numero 2, gennaio 1940

Tra i testi a cui torno quando il diritto internazionale sembra più sotto attacco, l’articolo di Philip C. Jessup “The Reality of International Law” fu pubblicato su Foreign Affairs, Volume 18, Numero 2, nel gennaio 1940.

L’argomento centrale di Jessup è che il diritto internazionale è reale, anche se debole, spesso violato e imperfettamente applicato. Rifiuta l’affermazione comune secondo cui il diritto internazionale non esiste semplicemente perché gli Stati lo violano. Per lui, le violazioni non distruggono il diritto; ne rivelano i limiti.

Le idee principali dell’articolo sono:

Il diritto internazionale è costantemente invocato dagli Stati. I governi mantengono consulenti giuridici, argomentano le controversie in termini giuridici, utilizzano corti delle prede, citano trattati e giustificano o condannano condotte attraverso principi giuridici.

Il diritto internazionale è più debole del diritto interno perché manca di un legislatore centrale, di una forza di polizia e di tribunali affidabili, ma ciò non lo rende irreale. Jessup lo paragona a un sistema giuridico primitivo ancora in fase di sviluppo.

La sua efficacia è più visibile negli affari di routine: trattati, norme marittime, regolamenti sui prigionieri di guerra, commissioni per i reclami, controversie confinarie, comunicazioni, trasporti, lavoro, sanità e altri ambiti tecnici.

La guerra espone i fallimenti del diritto internazionale, in particolare il fallimento del Patto Kellogg-Briand nell’abolire la guerra. Eppure, anche durante la guerra, gli Stati continuano a invocare le regole di neutralità, le norme sulla guerra sottomarina, il diritto delle prede e le rivendicazioni giuridiche.

La conclusione di Jessup è pragmatica: il diritto internazionale non può ancora frenare una grande potenza determinata, ma resta una parte funzionante della società internazionale. Viene “eluso” e “invocato” ripetutamente, eppure continua a modellare il comportamento dei governi.