La Corte di giustizia chiarisce il divieto di diffusione dei media russi: non riguarda soltanto gli operatori commerciali

Aspettavo da tempo questa sentenza. Il rinvio pregiudiziale proveniente dalla Germania, nella causa C-67/25, poneva una questione apparentemente circoscritta, ma con conseguenze importanti per l’effettiva applicazione delle sanzioni europee contro la propaganda russa.

Chi gestisce un sito Internet e diffonde contenuti di Russia Today può violare le sanzioni dell’Unione europea anche se non svolge un’attività commerciale e il sito è accessibile gratuitamente?

Con la sentenza del 2 luglio 2026, la Corte di giustizia ha risposto affermativamente.

La vicenda nasce da un procedimento penale avviato in Germania contro tre persone che avevano diffuso, attraverso un sito Internet, video provenienti da RT Germany. Il sito era liberamente accessibile e si finanziava attraverso contributi volontari degli utenti.

Dal marzo 2022, l’Unione europea vieta la diffusione dei contenuti di determinate emittenti russe sottoposte a misure restrittive. La disposizione centrale è l’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014, che si rivolge agli «operatori» che trasmettono, agevolano o contribuiscono alla diffusione dei contenuti dei soggetti elencati nell’allegato XV.

Il problema era proprio il significato da attribuire alla parola «operatore». Si doveva intendere soltanto chi esercita un’attività economica o professionale oppure anche un privato che gestisce un sito senza finalità commerciali?

La Corte sceglie la seconda interpretazione. E lo fa partendo dal testo della disposizione, anche attraverso il confronto tra le diverse versioni linguistiche del regolamento. Il legislatore europeo ha utilizzato il termine «operatore», non «operatore economico». Quando ha voluto limitare altre disposizioni alle attività economiche, lo ha previsto espressamente.

Ma c’è un altro passaggio della sentenza che trovo particolarmente significativo.

Nelle proprie FAQ sull’applicazione delle sanzioni, la Commissione europea aveva collegato la nozione di operatore allo svolgimento di un’attività commerciale o professionale. La Corte osserva che quelle FAQ sono documenti di orientamento, privi di efficacia giuridica vincolante, e non possono introdurre condizioni che il regolamento non prevede.

Non è un dettaglio. Le indicazioni della Commissione sono utilizzate quotidianamente da amministrazioni, imprese e professionisti per interpretare una disciplina complessa e in continua evoluzione. Questa sentenza ricorda che tali indicazioni non possono modificare il significato delle norme adottate dal legislatore europeo.

La Corte precisa inoltre che, ai fini dell’applicazione del divieto, non sono determinanti neppure l’estensione o la durata della diffusione.

Naturalmente, la questione continua a presentare aspetti delicati sul piano della libertà di espressione e di informazione. Occorre però evitare una confusione che ricorre spesso nel dibattito pubblico: il divieto di diffondere i contenuti di determinate emittenti sottoposte a sanzioni non equivale a un divieto generale di informare sulla Russia, di discutere le posizioni delle autorità russe o di svolgere attività giornalistica.

Qui si discute di una misura restrittiva specifica, adottata nei confronti di soggetti individuati dal diritto dell’Unione, e della possibilità di eluderne gli effetti attraverso canali alternativi di diffusione.

La sentenza non decide sulla responsabilità penale delle persone coinvolte, che resta affidata al giudice tedesco. Chiarisce però un elemento essenziale per valutare la loro condotta.

A mio avviso, il suo interesse va oltre il caso concreto. Mostra come l’efficacia delle sanzioni dipenda anche dall’interpretazione delle categorie giuridiche utilizzate nei regolamenti europei. E conferma che, quando si passa dall’adozione delle misure restrittive alla loro applicazione concreta, questioni che sembrano soltanto terminologiche possono assumere un’importanza decisiva.

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