Informazioni classificate o sensibili per la sicurezza in un procedimento dinanzi al Tribunale

L’articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale disciplina il trattamento delle informazioni classificate o sensibili per la sicurezza nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

La tensione che risolve è questa: di norma, entrambe le parti di una causa devono poter prendere visione di tutte le prove (principio del contraddittorio), ma talvolta una parte ha necessità di avvalersi di informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla sicurezza dell’Unione o degli Stati membri o alle relazioni internazionali. Il meccanismo funziona, in sostanza, nel modo seguente. La parte che intende utilizzare materiale sensibile lo presenta separatamente, unitamente a una richiesta di trattamento riservato che illustra le ragioni imperative del segreto. Il Tribunale può altresì ordinare la produzione di tale materiale come misura istruttoria.

Mentre il Tribunale esamina il materiale, questo viene sottratto alla conoscenza dell’altra parte. Il Tribunale valuta quindi due elementi: se il materiale sia pertinente ai fini della decisione della causa e se sia effettivamente riservato nei confronti dell’altra parte. Gli esiti dipendono da tale valutazione. Se il materiale è pertinente ma non effettivamente riservato, il Tribunale chiede alla parte che lo ha prodotto di consentirne la divulgazione; in caso di rifiuto, il materiale viene escluso e restituito. Se il materiale è pertinente e genuinamente riservato, il Tribunale non lo divulga e procede invece a bilanciare il diritto a un equo processo (in particolare il principio del contraddittorio) con gli interessi di sicurezza.

Dopo aver ponderato tali interessi, il Tribunale emette un’ordinanza motivata che definisce una soluzione, tipicamente una versione non riservata o una sintesi che trasmetta il contenuto essenziale affinché l’altra parte possa comunque replicare. La parte che ha prodotto il materiale può ritirarlo entro due settimane dalla decisione; il materiale ritirato viene escluso e restituito.

In via eccezionale, se il Tribunale ritiene che il materiale riservato sia essenziale e non possa essere comunicato neppure in forma sintetica, può fondare la propria sentenza su di esso, tenendo conto del fatto che l’altra parte non ne ha mai preso visione. Il Tribunale deve assicurare che nessun contenuto riservato trapeli nelle sue ordinanze o nella sentenza definitiva. Infine, il materiale viene restituito una volta scaduto il termine per l’impugnazione (ovvero messo a disposizione della Corte di giustizia in caso di appello), e il Tribunale stabilisce regole di sicurezza pubblicate per la sua protezione.

In sintesi: l’articolo istituisce un meccanismo controllato ed eccezionale per l’utilizzo di prove segrete nel contenzioso dell’UE, cercando di preservare il diritto a un equo processo nei limiti consentiti dai vincoli di sicurezza. È un compromesso, e come tutti i compromessi tra sicurezza e garanzie processuali, merita un esame attento.