Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 stabilisce il regolamento attuativo dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 30 ottobre 2015, relativo alla gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale. In termini pratici, il decreto riorganizza e chiarisce le modalità operative del principale organo di coordinamento governativo in materia di sicurezza, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica — CISR, quando una crisi ha implicazioni per la sicurezza nazionale. Il regolamento parte da una premessa che, per chi studia la sicurezza nazionale, è ormai ovvia ma non sempre era riflessa nella legislazione italiana: le crisi moderne possono incidere non solo su questioni militari o di intelligence, ma anche su interessi politici, economici, industriali, scientifici, ambientali e cibernetici dello Stato. Il decreto mira quindi a evitare incertezze, sovrapposizioni o duplicazioni tra le autorità pubbliche, offrendo al Presidente del Consiglio e al CISR un quadro di coordinamento più chiaro.
Un punto centrale del decreto è la definizione di “situazioni di crisi”. Si tratta di crisi sistemiche che coinvolgono la sicurezza nazionale, inclusi scenari di minaccia ibrida, la cui gestione richiede che il Presidente del Consiglio eserciti poteri di direzione, indirizzo e coordinamento. Il decreto non sostituisce le competenze ordinarie di ministeri, agenzie o altri organi interministeriali nelle emergenze che non riguardano la sicurezza nazionale. Crea piuttosto un quadro specifico per le crisi che raggiungono il livello di rilevanza per la sicurezza nazionale.
Il CISR può essere convocato dal Presidente del Consiglio per svolgere tre funzioni principali: consultazione, proposta e deliberazione. Nelle situazioni di crisi può proporre direttive generali per il coordinamento delle attività necessarie a gestire e superare la crisi; valutare il quadro informativo rilevante e la sua evoluzione; decidere misure per l’acquisizione coordinata e l’aggiornamento dei dati; e proporre misure specifiche o decisioni da adottare da parte del Presidente del Consiglio o, ove necessario, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
Il decreto attribuisce al CISR anche un ruolo strategico. Deve contribuire alla preparazione di una Strategia di Sicurezza Nazionale, che individua gli interessi fondamentali da proteggere, gli obiettivi strategici da perseguire, e le politiche e gli strumenti per prevenire e contrastare minacce e rischi. Questa strategia è adottata dal Presidente del Consiglio su proposta del CISR, previo parere del comitato parlamentare di controllo sull’intelligence, il COPASIR. Deve essere aggiornata almeno ogni tre anni.
Particolare attenzione è dedicata alle crisi cibernetiche. Quando una crisi riguarda la cybersicurezza, la composizione del CISR viene ampliata per includere il ministro competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Ciò si applica anche nei casi di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale legato a vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi IT.
Il decreto regola anche chi può partecipare alle riunioni del CISR durante una crisi. Oltre ai membri ordinari, il Presidente del Consiglio può invitare ministri o autorità le cui competenze sono interessate, le autorità di Protezione Civile, i consiglieri diplomatici e militari del Presidente del Consiglio, i direttori di AISE e AISI, e altre autorità civili o militari quando la loro presenza è necessaria. In casi urgenti, il Presidente del Consiglio può convocare il CISR con procedure semplificate o in composizione ristretta.
Un ruolo operativo significativo è assegnato al CISR tecnico, un organo collegiale permanente presieduto dal Direttore Generale del DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Il CISR tecnico prepara e supporta i lavori del CISR a livello politico. Raccoglie e analizza informazioni, acquisisce i piani operativi rilevanti, monitora l’attuazione delle misure, supporta le esercitazioni e può proporre posizioni da assumere dall’Italia nelle organizzazioni internazionali durante le crisi. Può inoltre istituire gruppi di lavoro tecnici, anche permanenti, e il decreto fa espressamente riferimento a un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio e il contrasto delle minacce ibride.
Il decreto preserva le responsabilità delle amministrazioni e degli enti già competenti nei rispettivi settori. Le misure adottate per la gestione delle crisi devono essere attuate dai ministeri competenti, dagli enti pubblici, dai soggetti privati ove pertinente, e dagli organi interministeriali, secondo la legislazione vigente. Questi attori devono assicurare il reciproco scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sull’evoluzione della crisi.
Infine, il decreto abroga il precedente DPCM del 5 maggio 2010 sull’organizzazione nazionale per la gestione delle crisi, salvaguardando tuttavia alcune disposizioni transitorie fino alla formale designazione delle nuove strutture o organismi. Prevede inoltre che lo scambio informativo tra gli attori coinvolti debba avvenire in modo continuativo attraverso un’adeguata infrastruttura di telecomunicazioni. Il decreto stabilisce che la sua attuazione non deve generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nel complesso, il DPCM del 22 aprile 2026 rafforza il ruolo di coordinamento centrale del Presidente del Consiglio e del CISR nelle crisi di sicurezza nazionale. Crea un sistema più integrato per la valutazione, la decisione, il coordinamento interministeriale, la risposta alle minacce cibernetiche e ibride, e la pianificazione strategica di lungo periodo attraverso la Strategia di Sicurezza Nazionale.




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