Gagarina c. Consiglio: propaganda di Stato, espressione artistica e limiti delle sanzioni UE

Partecipare a un concerto organizzato dallo Stato può costituire un “sostegno” ad azioni che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina — sufficiente a giustificare le sanzioni UE? La sentenza del Tribunale nel caso Gagarina c. Consiglio (T-460/24), pronunciata il 16 settembre 2026, riguarda l’iscrizione della cantante russa Polina Gagarina nell’elenco delle sanzioni UE, e la risposta che fornisce tocca una tensione che attraversa l’intero regime sanzionatorio: dove si colloca il confine tra propaganda di Stato ed espressione artistica.

La sentenza è significativa per due ragioni. In primo luogo, conferma che la partecipazione a eventi propagandistici sponsorizzati dallo Stato può costituire un “sostegno” ad azioni che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 269/2014. In secondo luogo, traccia una linea chiara tra le prove richieste per un’iscrizione iniziale e quelle richieste per i successivi rinnovi.

Il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione di Gagarina a diversi eventi pubblici tra il 2022 e il 2024 non potesse essere considerata un’attività artistica politicamente neutra. Si è basato sul contesto più ampio in cui quelle esibizioni si sono svolte: eventi che commemoravano l’annessione della Crimea, esibizioni davanti a soldati coinvolti nella guerra, discorsi politici di alti funzionari russi, simbolismo patriottico e militare e la finalità comunicativa complessiva degli eventi. Considerati congiuntamente, tali elementi erano sufficienti a dimostrare la partecipazione ad attività di propaganda di Stato e, di conseguenza, il sostegno ad azioni che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Il Tribunale ha inoltre confermato che misure restrittive di questo tipo non violano necessariamente la libertà di espressione o la libertà delle arti ai sensi degli articoli 11 e 13 della Carta. Tali libertà non sono assolute e possono essere limitate, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto le misure proporzionate alla luce degli obiettivi perseguiti dal regime sanzionatorio dell’UE.

La parte più rilevante della sentenza riguarda i rinnovi del 2025. Il Consiglio ha continuato a basarsi sull’affermazione che Gagarina “regolarmente” partecipava a eventi di propaganda di Stato, ma le prove non dimostravano una condotta analoga dopo il marzo 2024. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la condotta passata non potesse, di per sé, giustificare il mantenimento indefinito nell’elenco delle sanzioni.

Le misure di marzo 2025 e settembre 2025 sono state pertanto annullate.

La sentenza combina dunque una concezione relativamente ampia di “sostegno” con un requisito stringente di attualità temporale. La partecipazione ad attività culturali o artistiche può giustificare le sanzioni quando tali attività si inseriscono in una più ampia strategia propagandistica. Ma quando il Consiglio rinnova un’iscrizione individuale, deve comunque dimostrare che la base fattuale rimane sufficientemente attuale per provare che il criterio di inserimento pertinente continua ad essere soddisfatto.

Sotto questo profilo, Gagarina rafforza un principio centrale del diritto sanzionatorio dell’UE: le misure restrittive hanno natura preventiva, ma non possono diventare automatiche. Il loro mantenimento deve continuare ad essere sorretto da una base fattuale sufficientemente specifica, precisa e aggiornata.

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