Il passaggio dell’UE dall’adozione delle sanzioni all’applicazione penale
Per molti anni, quella che consideravo una debolezza strutturale della politica sanzionatoria dell’UE risiedeva nell’applicazione. Le misure restrittive — congelamento dei beni, restrizioni commerciali, divieti di esportazione e divieti di servizi — sono adottate a livello dell’Unione, ma le conseguenze penali della loro violazione dipendevano tradizionalmente dal diritto nazionale. La direttiva (UE) 2024/1226 mira a ridurre tale frammentazione stabilendo norme minime comuni su reati, sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione, congelamento e confisca, cooperazione e applicazione.
Il passaggio costituzionale che ha preceduto la direttiva è stata la decisione del Consiglio (UE) 2022/2332. Agendo ai sensi del terzo comma dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, il Consiglio ha identificato la violazione delle misure restrittive dell’Unione come un ambito di criminalità che soddisfa i criteri del Trattato per l’armonizzazione del diritto penale dell’UE. La direttiva (UE) 2024/1226, adottata il 24 aprile 2024, ha poi stabilito le corrispondenti norme minime.
La direttiva non crea essa stessa nuove misure restrittive. Queste continuano a derivare principalmente dalle decisioni PESC ai sensi dell’articolo 29 TUE e, ove siano necessarie misure economiche, dai regolamenti ai sensi dell’articolo 215 TFUE. La direttiva armonizza il livello dell’applicazione.
Condotte contemplate dalla direttiva
L’articolo 3 richiede agli Stati membri di criminalizzare, quando intenzionali e contrarie a una misura restrittiva dell’Unione, condotte che includono:
- rendere fondi o risorse economiche disponibili a persone o entità designate;
- omissione del congelamento dei loro fondi o risorse economiche;
- consentire a persone designate di entrare o transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione di un divieto di viaggio;
- transazioni vietate con Stati terzi, loro organi o entità controllate;
- commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto vietati di merci;
- servizi finanziari, commerciali e altri servizi vietati;
- elusione;
- violazioni specificate degli obblighi di segnalazione; e
- violazioni delle condizioni associate alle autorizzazioni.
La direttiva richiede altresì che specifiche violazioni commerciali riguardanti prodotti della lista militare comune dell’UE o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 costituiscano reati se commesse con negligenza grave.
Per determinate categorie, gli Stati membri possono trattare le condotte inferiori a 10.000 EUR come non penali, ma le condotte connesse della stessa natura devono poter essere aggregate. Ciò non trasforma le transazioni sotto-soglia in condotte lecite ai sensi della misura restrittiva sottostante.
Sanzioni e persone giuridiche
Per diversi reati gravi che coinvolgono almeno 100.000 EUR, il diritto nazionale deve prevedere una pena massima di reclusione di almeno cinque anni. La facilitazione della violazione di un divieto di viaggio deve essere punibile con una pena massima di almeno tre anni. Determinati reati relativi a prodotti militari e a duplice uso richiedono una pena massima di almeno cinque anni indipendentemente dal valore.
Gli articoli 6 e 7 rendono la responsabilità delle imprese una parte centrale della direttiva. Le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili quando i reati sono commessi a loro beneficio da persone in posizione apicale e quando la carenza di supervisione o controllo da parte di tali persone consente a un subordinato di commettere il reato a beneficio dell’ente.
Per i reati principali, l’ammenda massima disponibile deve essere almeno il 5% del fatturato mondiale totale o 40 milioni di EUR. Per specifici reati di segnalazione, il riferimento è l’1% del fatturato mondiale o 8 milioni di EUR.
Italia: decreto legislativo n. 211/2025
L’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 24 gennaio 2026. Il termine di recepimento dell’UE era il 20 maggio 2025. Nel luglio 2025, la Commissione europea aveva incluso l’Italia tra i diciotto Stati membri destinatari di una lettera di messa in mora per mancata notifica delle misure di recepimento integrale.
La riforma italiana è strutturalmente significativa. Inserisce nel Libro II, Titolo I del Codice penale un nuovo Capo I-bis, “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.
Articolo 275-bis del Codice penale
L’articolo 275-bis è il reato fondamentale. Criminalizza le violazioni intenzionali di divieti, obblighi e restrizioni derivanti da misure restrittive dell’UE o da disposizioni nazionali di attuazione, inclusi il rendere disponibili fondi o risorse economiche a persone designate, l’omissione del congelamento, le transazioni vietate, il commercio sottoposto a restrizioni e i servizi vietati.
La pena base è la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 EUR.
La disposizione affronta anche l’elusione, inclusi l’uso, il trasferimento o la disposizione di risorse congelate e le dichiarazioni o documenti falsi utilizzati per ostacolare l’identificazione della titolarità effettiva.
Per condotte specificate che coinvolgono meno di 10.000 EUR, l’Italia applica generalmente una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 EUR. Il trattamento amministrativo per i valori contenuti non si applica ai beni militari e a duplice uso specificamente indicati. Le transazioni di valore inferiore collegate che fanno parte del medesimo disegno economico sono aggregate.
Articolo 275-ter: obblighi di segnalazione
L’articolo 275-ter criminalizza specifiche violazioni degli obblighi informativi relativi alle sanzioni. La pena è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 15.000 a 50.000 EUR. I casi specifici sotto i 10.000 EUR sono soggetti a una sanzione amministrativa da 5.000 a 45.000 EUR.
La normativa di attuazione preserva altresì la garanzia del segreto professionale per gli avvocati nelle circostanze richieste dalla direttiva.
Articolo 275-quater: condizioni delle autorizzazioni
L’articolo 275-quater punisce le violazioni delle condizioni associate alle autorizzazioni che consentono attività altrimenti limitate. La pena è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 25.000 a 150.000 EUR. Sotto i 10.000 EUR, la sanzione amministrativa è da 15.000 a 80.000 EUR.
Il 4 marzo 2026, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato una correzione formale chiarendo che questa norma sul valore contenuto costituisce un secondo comma separato dell’articolo 275-quater.
Articolo 275-quinquies: colpa grave
L’articolo 275-quinquies attua la norma della direttiva sulla negligenza grave. Quando la condotta commerciale rilevante riguarda beni della lista militare comune dell’UE o specifici prodotti a duplice uso ed è commessa con colpa grave, la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 EUR.
Violazioni del divieto di viaggio
Il decreto modifica altresì l’articolo 12 del decreto legislativo n. 286/1998 in materia di immigrazione, riguardante la facilitazione dell’ingresso illegale di una persona soggetta a misure restrittive dell’UE.
Circostanze aggravanti, cooperazione e confisca
La riforma introduce circostanze aggravanti per, tra le altre cose, il coinvolgimento della criminalità organizzata, la documentazione falsa, la commissione nell’esercizio di attività professionali, commerciali, bancarie o finanziarie, l’abuso di funzioni pubbliche, il profitto o vantaggio rilevante e la distruzione o occultamento di prove.
La cooperazione efficace può ridurre la pena da un terzo a due terzi quando impedisce ulteriori conseguenze, assicura prove, identifica altri responsabili o facilita il sequestro.
La confisca obbligatoria si applica agli strumenti e al prezzo, provento o profitto del reato, con confisca per equivalente quando la confisca diretta è impossibile. La riforma disciplina altresì la pubblicazione delle condanne ed estende la giurisdizione italiana ai reati rilevanti commessi all’estero da cittadini italiani.
D.Lgs. 231/2001: sanzioni alle imprese basate sul fatturato mondiale
Il decreto inserisce l’articolo 25-octies.2 nel decreto legislativo n. 231/2001.
Per i reati principali espressamente contemplati, la sanzione pecuniaria è dall’1% al 5% del fatturato mondiale. Quando il fatturato non può essere determinato, l’intervallo alternativo è da 3 milioni a 40 milioni di EUR.
Per specifici reati di segnalazione dell’articolo 275-ter, la sanzione è dallo 0,5% all’1% del fatturato mondiale, o da 1 milione a 8 milioni di EUR quando il fatturato non può essere determinato.
Possono applicarsi anche sanzioni interdittive. La riforma colloca pertanto la conformità sanzionatoria direttamente all’interno del quadro italiano di responsabilità delle imprese e di compliance organizzativa.
Una questione di conformità da monitorare
Un confronto testuale rivela un punto che merita attenzione.
L’articolo 6 della direttiva 2024/1226 richiede agli Stati membri di assicurare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui agli articoli 3 e 4. L’articolo 3, paragrafo 3, include il reato di negligenza grave riguardante beni militari e specifici prodotti a duplice uso.
L’Italia criminalizza tale condotta con l’articolo 275-quinquies, ma il nuovo articolo 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 non elenca espressamente l’articolo 275-quinquies tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti.
Ciò non prova, di per sé, un recepimento scorretto, ed è opportuno essere corretti al riguardo. Una valutazione completa della conformità deve considerare se un altro meccanismo nazionale fornisca la responsabilità delle persone giuridiche richiesta dall’articolo 6 e, in ultima analisi, l’interpretazione della Commissione e della Corte di giustizia. La discrepanza testuale è tuttavia reale e dovrebbe essere monitorata.
Coordinamento istituzionale
Il decreto rafforza il coordinamento tra le autorità responsabili dell’attuazione delle sanzioni e dell’applicazione penale. L’UAMA resta centrale per le autorizzazioni al controllo delle esportazioni e alle misure restrittive di sua competenza. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), l’UAMA e le altre autorità competenti sono integrati nei flussi informativi che coinvolgono la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La protezione dei segnalanti ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 è altresì estesa ai nuovi reati sanzionatori.
Un secondo errata corrige tecnico pubblicato il 4 marzo 2026 ha corretto la numerazione della disposizione relativa all’assetto istituzionale dell’UAMA.
Perché questo è importante
La riforma italiana non si limita ad aumentare le pene. Muta il carattere giuridico della conformità sanzionatoria.
Per le imprese esposte al commercio internazionale, alla finanza, alla difesa, all’aerospazio, alla logistica, alla tecnologia avanzata o ai beni a duplice uso, lo screening sanzionatorio ora interseca direttamente il diritto penale e il D.Lgs. 231/2001. I controlli rilevanti includono l’analisi della titolarità effettiva, lo screening delle controparti e della proprietà/controllo, la revisione della catena di approvvigionamento e dell’utilizzatore finale, la classificazione all’esportazione, la gestione delle licenze, la documentazione, gli obblighi di segnalazione e il rischio di elusione.
Più in generale, la direttiva 2024/1226 collega tre livelli che erano precedentemente rimasti più frammentati: l’azione esterna dell’UE, il diritto penale nazionale e la compliance aziendale. La decisione dell’Italia di collocare i nuovi reati in un capo del Codice penale espressamente dedicato alla tutela della politica estera e della sicurezza comune dell’UE rende questo passaggio costituzionale particolarmente visibile.


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