La ricerca giuridica nell’era dell’IA

Questo prosegue dal post precedente.

Chi fa ricerca in una facoltà di giurisprudenza non scompare. La fonte del suo valore cambia.

La parte più fragile della ricerca giuridica è quella che assomiglia al lavoro informativo standardizzabile: cercare fonti, riassumere articoli, ricostruire la giurisprudenza, produrre rassegne della letteratura, comparare testi normativi, preparare prime bozze. Queste attività non diventano inutili, ma diventano meno distintive, perché l’IA ne riduce drasticamente il costo. È esattamente la logica dei Messy Jobs: quando certe forme di cognizione diventano economiche, il premio economico e professionale si sposta verso il giudizio, il coordinamento, la responsabilità, la conoscenza tacita e le relazioni umane.

Il punto decisivo — e vale la pena ribadirlo — è che la vera ricerca giuridica non coincide con il reperimento di informazioni giuridiche. Un buon ricercatore non è prezioso semplicemente perché “trova” norme, sentenze e dottrina. Lo è perché sa formulare una domanda rilevante, comprendere perché quella domanda sia importante adesso, situarla all’interno di un sistema istituzionale, distinguere un argomento solido da uno meramente plausibile, valutare le conseguenze normative di una tesi e riconoscere i presupposti politici o teorici nascosti dietro una soluzione tecnica.

Il ricercatore giuridico del futuro sarà dunque meno un compilatore e più un architetto del problema giuridico. L’IA potrà aiutare molto la ricerca giuridica. Cornell Law, ad esempio, descrive l’IA come uno strumento che può assistere nell’identificazione di pattern nei testi giuridici, nella generazione e nella verifica di teorie giuridiche e nell’espansione dello studio giuridico empirico. È proprio questo ciò che rende più importante la capacità umana di decidere: quali pattern contano, quali ipotesi meritano fiducia, quali correlazioni sono giuridicamente significative e quali conclusioni sono istituzionalmente sostenibili.

Per chi lavora in una facoltà di giurisprudenza, la trasformazione sarà probabilmente asimmetrica.

Chi produce ricerca puramente descrittiva — “cosa dice la letteratura su X”, “quali sono le pronunce su Y”, “come è regolato Z in cinque ordinamenti” — sarà più esposto. Quel tipo di lavoro verrà accelerato, automatizzato o svalutato. Resterà utile, ma non basterà più a distinguere un ricercatore. Chi invece saprà costruire un contributo originale avrà più spazio. Originale non significa necessariamente “brillante” o “rivoluzionario”. Significa essere capaci di fare una delle cose che l’IA fatica a fare in modo affidabile: ridefinire il problema, scegliere il quadro teorico, ponderare principi concorrenti, individuare le implicazioni istituzionali e connettere diritto positivo, teoria, prassi e contesto storico-politico.

Nel diritto, peraltro, la ricerca è un tipico “messy job” perché non lavora solo con dati. Lavora con autorità, interpretazione, legittimità, conflitto, gerarchie delle fonti, responsabilità, retorica istituzionale e conseguenze pratiche. Un modello può generare una risposta formalmente elegante; il giurista deve stabilire se quella risposta è corretta, difendibile, coerente con il sistema, compatibile con la prassi e responsabile nelle sue conseguenze. Ciò è ancor più vero per ambiti come il diritto internazionale, il diritto dell’UE, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto della sicurezza, il diritto penale, il diritto del lavoro o il diritto delle nuove tecnologie. In questi campi, il problema giuridico non è mai puramente tecnico. È intrecciato con sovranità, istituzioni, potere, diritti fondamentali, interessi economici, sicurezza, legittimità democratica e conflitti tra ordinamenti. L’IA può aiutare a mappare il materiale; non può sostituire il giudizio giuridico-politico che decide cosa quella mappa significhi.

Il rischio che preoccupa di più riguarda la formazione dei giovani ricercatori. Se dottorandi e assegnisti usano l’IA per saltare le fasi laboriose della ricerca, rischiano di perdere proprio le competenze che costruiscono il giudizio: leggere male prima di leggere bene, sbagliare ipotesi, verificare le fonti, comprendere perché un argomento non regge e apprendere lo stile di una tradizione disciplinare. Il documento dello UCL Laws sul rapporto tra IA, formazione e valutazione giuridica insiste precisamente su questo equilibrio: l’IA può essere un supporto utile, ma lo sviluppo dell’eccellenza giuridica resta cruciale, e il rischio di “cognitive offloading” può ostacolare l’apprendimento.

La domanda, dunque, non è: “L’IA farà ricerca giuridica al posto nostro?” La domanda è: “Quale parte della ricerca giuridica era davvero ricerca, e quale parte era solo il costo dell’accesso all’informazione?” La prima parte resta umana e può acquistare più valore. La seconda diventa più economica.