Il divieto delle armi chimiche è una delle norme più antiche e consolidate del diritto internazionale. Tradurre tale divieto in misure restrittive mirate nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’UE ha tuttavia richiesto uno strumento specifico. Il regime sanzionatorio dell’UE sulle armi chimiche assolve proprio questa funzione: consente all’Unione di imporre il congelamento dei beni e il divieto di viaggio a persone ed entità collegate alla proliferazione o all’uso di agenti chimici, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal contesto geografico in cui operano.
Il regime è stato istituito nell’ottobre 2018, sullo sfondo di una rinnovata preoccupazione per l’uso di agenti chimici tossici, incluso l’avvelenamento di Salisbury avvenuto nel corso dello stesso anno. Il Consiglio europeo aveva dichiarato nel marzo 2018 che l’uso di armi chimiche — compreso l’uso di sostanze chimiche tossiche come armi in qualsiasi circostanza — era del tutto inaccettabile e costituiva una minaccia per la sicurezza collettiva. Nel giugno 2018, aveva chiesto un nuovo regime di misure restrittive dell’UE che affrontasse sia l’uso che la proliferazione delle armi chimiche.
Il quadro normativo risultante si fonda su due strumenti giuridici interconnessi: la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 29 TUE, e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE. Questa struttura a due livelli riflette l’architettura ordinaria delle sanzioni UE. La decisione PESC stabilisce le misure di politica estera dell’Unione, comprese le restrizioni di viaggio, mentre il regolamento conferisce efficacia vincolante e direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico dell’UE alle restrizioni finanziarie ed economiche.
La definizione di “armi chimiche” non è autonoma. Entrambi gli strumenti rinviano alla definizione contenuta nell’articolo II della Convenzione sulle armi chimiche (CWC). Il regime UE opera pertanto in stretta affinità concettuale con il quadro giuridico internazionale stabilito dalla CWC, pur dotando l’Unione di un proprio meccanismo per l’imposizione di misure restrittive individuali.
I criteri di inserimento sono volutamente ampi. Il Consiglio può designare persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili della fabbricazione, acquisizione, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche, ovvero che forniscano sostegno finanziario, tecnico o materiale o siano altrimenti coinvolti in tali attività. Il regime copre inoltre l’uso di armi chimiche e i preparativi per il loro impiego. Possono altresì essere inseriti in elenco persone ed entità che assistano, incoraggino o inducano tali attività, nonché persone o entità ad esse associate.
Ciò rende il regime capace di estendersi ben oltre l’individuo che materialmente impiega un agente tossico. Scienziati, personale militare, funzionari, laboratori, istituti di ricerca, imprese, intermediari e altri attori possono potenzialmente rientrare nel suo ambito di applicazione ove i criteri di inserimento applicabili siano soddisfatti.
Per le persone e le entità designate, la principale misura economica è il congelamento dei beni. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone o entità inserite nell’elenco devono essere congelati. Agli operatori dell’UE è inoltre vietato mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di tali soggetti o a loro vantaggio. Il divieto si estende pertanto oltre i semplici pagamenti e può riguardare la fornitura di beni, merci o altre risorse in grado di generare valore economico.
Le persone fisiche inserite nell’elenco ai sensi della decisione PESC sono inoltre soggette a restrizioni all’ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri, fatte salve le eccezioni previste dalla decisione, compresi gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e determinate circostanze giudiziarie o diplomatiche.
Il regolamento contiene inoltre un’espressa norma anti-elusione: è vietato partecipare consapevolmente e intenzionalmente ad attività il cui oggetto o effetto sia l’elusione delle misure restrittive. Ciò è particolarmente rilevante ai fini della conformità, poiché gli obblighi derivanti dalle sanzioni UE non si limitano alle transazioni dirette con un soggetto designato. Occorre valutare anche la titolarità, il controllo, gli intermediari, la fornitura indiretta di risorse economiche e la struttura effettiva dell’operazione.
L’ambito territoriale e personale del regolamento è parimenti esteso. Si applica nel territorio dell’Unione, compreso lo spazio aereo; a bordo di aeromobili e navi soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro; ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino; alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro, anche quando operano al di fuori dell’Unione; e alle persone giuridiche o entità in relazione ad attività economiche svolte in tutto o in parte nel territorio dell’Unione.
L’attuazione è decentrata ma giuridicamente coordinata. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti per la gestione delle autorizzazioni e delle deroghe e devono stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento che siano effettive, proporzionate e dissuasive. La natura direttamente applicabile del regolamento 2018/1542 coesiste pertanto con la responsabilità nazionale in materia di applicazione e sanzioni.
Un elemento che merita particolare attenzione è intervenuto nel luglio 2024, quando il Consiglio ha introdotto salvaguardie umanitarie. Alcuni partner umanitari dell’UE possono mettere a disposizione fondi o risorse economiche ove ciò sia necessario esclusivamente per finalità umanitarie. Per altri attori umanitari, le autorità nazionali competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali. La modifica mira a ridurre il rischio che sanzioni mirate ostacolino involontariamente l’azione umanitaria basata sui principi, preservando al contempo l’efficacia del regime di congelamento dei beni.
L’elenco delle sanzioni si è progressivamente ampliato. Nel maggio 2025, il Consiglio ha aggiunto tre entità appartenenti alle Forze armate russe in seguito a segnalazioni concernenti l’uso di agenti antisommossa come metodo di guerra in Ucraina. Nel luglio 2026, il Consiglio ha inserito sei ulteriori individui russi coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare l’epibatidina, in relazione all’avvelenamento e alla morte di Alexei Navalny.
Al 22 settembre 2026, il regime sanzionatorio UE sulle armi chimiche si applica pertanto a 31 individui e 6 entità. Le misure comprendono il congelamento dei beni, il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti inseriti nell’elenco e, per le persone fisiche designate, restrizioni di viaggio.
Le attuali misure restrittive individuali sono in vigore fino al 16 ottobre 2026. Il Consiglio può rinnovarle e può modificare l’elenco delle persone e delle entità designate ogniqualvolta i criteri giuridici pertinenti siano soddisfatti.
La rilevanza più ampia del regime risiede nel suo carattere tematico. Esso consente all’Unione di rispondere alla proliferazione e all’uso di armi chimiche indipendentemente dall’esistenza di un più ampio programma sanzionatorio riferito a un paese specifico. In questo senso, il regime integra la Convenzione sulle armi chimiche e il lavoro dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, senza sostituirli. La CWC stabilisce il divieto internazionale primario e l’architettura di verifica; le misure restrittive dell’UE aggiungono un livello distinto di conseguenze politiche ed economiche mirate per individui ed entità identificati.
Il regime illustra un’evoluzione più ampia della pratica sanzionatoria dell’UE: le misure restrittive vengono sempre più utilizzate non soltanto in risposta a particolari crisi territoriali, ma anche per difendere specifiche norme internazionali. Le armi chimiche, gli attacchi informatici, le gravi violazioni dei diritti umani e altre forme di condotta possono così divenire oggetto di quadri sanzionatori tematici autonomi. Nel campo delle armi chimiche, il risultato è un meccanismo concepito per collegare il divieto stabilito dal diritto internazionale con conseguenze mirate nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’UE.


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