Dopo il rigetto dei dazi IEEPA da parte della Corte Suprema, l’amministrazione si è rivolta alla Sezione 122 del Trade Act: la Court of International Trade non si è lasciata convincere

L’ultima battuta d’arresto giudiziaria per il potere presidenziale in materia tariffaria non è arrivata dalla Corte Suprema — ed è qui che la vicenda diventa più interessante. È arrivata dalla U.S. Court of International Trade, in un caso riguardante il tentativo dell’amministrazione Trump di riformulare un programma tariffario globale sotto una diversa base giuridica: la Sezione 122 del Trade Act del 1974. Il caso, comunemente riportato come Burlap & Barrel, Inc. v. Trump, riguardava un dazio globale sulle importazioni del 10% imposto dopo che l’amministrazione aveva già perso una causa tariffaria di primo piano davanti alla Corte Suprema. Questa volta il governo non si è basato sull’International Emergency Economic Powers Act. Ha invece invocato la Sezione 122 del Trade Act del 1974, una disposizione relativa ai problemi di bilancia dei pagamenti. Secondo quanto riportato da Associated Press e Washington Post, la Court of International Trade ha stabilito il 7 maggio 2026 che il dazio era illegittimo e non autorizzato dalla legge.

Tra i ricorrenti figuravano piccole imprese come Burlap & Barrel, un importatore di spezie, e Basic Fun!, un’azienda di giocattoli. Lo Stato di Washington avrebbe anch’esso ottenuto ragione, mentre le domande presentate da altri stati sono state respinte per mancanza di sufficiente pregiudizio economico. La sentenza è stata emessa da un collegio di tre giudici diviso della Court of International Trade. Il suo effetto rimediativo immediato sembra essere stato limitato: il tribunale ha sospeso la riscossione dei dazi contestati a favore dei ricorrenti vittoriosi, anziché emettere un’ingiunzione a livello nazionale per tutti gli importatori.

La questione giuridica era circoscritta ma importante. La Sezione 122 non è un potere tariffario presidenziale generale. Autorizza misure temporanee sulle importazioni in specifiche circostanze di bilancia dei pagamenti. In particolare, permette al Presidente di imporre sovrattasse temporanee sulle importazioni, soggette a limiti di legge, quando sussistono deficit di bilancia dei pagamenti “grandi e gravi”, un deprezzamento imminente e significativo del dollaro, o la necessità di cooperare a livello internazionale per correggere squilibri della bilancia dei pagamenti. Lo statuto limita inoltre la sovrattassa a un massimo del 15% ad valorem e una durata massima di 150 giorni salvo proroga del Congresso.

Questa struttura normativa è centrale nel caso. L’amministrazione ha trattato la Sezione 122 come un’autorità di riserva per un dazio globale generalizzato. I ricorrenti hanno argomentato che lo statuto era concepito per un problema molto più ristretto: l’instabilità della bilancia dei pagamenti, non deficit commerciali ordinari o un’insoddisfazione generalizzata verso la struttura del commercio internazionale. La Court of International Trade avrebbe accolto questa visione più restrittiva. Il problema, in altre parole, non era che la Sezione 122 non autorizzi mai dazi. Li autorizza. Il problema era che il Presidente l’aveva utilizzata al di fuori delle condizioni imposte dal Congresso.

Ciò rende il caso analiticamente diverso dal precedente contenzioso IEEPA. La questione IEEPA era se uno statuto che non menziona espressamente i dazi potesse essere interpretato come autorizzazione per imporli. Il caso della Sezione 122 è diverso perché lo statuto si riferisce effettivamente alle sovrattasse sulle importazioni. La questione era se i presupposti fattuali e giuridici di quella specifica delega fossero soddisfatti. La risposta, secondo la sentenza riportata, era no.

La distinzione è rilevante per la separazione dei poteri. La Court of International Trade non ha dovuto affermare che il Congresso non possa mai delegare al Presidente il potere tariffario. Il Congresso lo ha chiaramente fatto in diversi statuti commerciali. Quando il Congresso delega tale potere a condizioni, il Presidente deve rispettare le condizioni. La Sezione 122 è uno strumento limitato, temporaneo, relativo alla bilancia dei pagamenti. Non è un assegno in bianco per una politica tariffaria generalizzata.

La decisione va quindi intesa come un avvertimento giuridico e costituzionale. L’autorità presidenziale nel diritto commerciale può essere ampia, ma non è autodefinita. L’Esecutivo deve individuare una valida base giuridica, e la misura adottata deve corrispondere allo statuto invocato. Un deficit commerciale generico, o un giudizio politico secondo cui le importazioni sono troppo elevate, non diventa automaticamente un deficit di bilancia dei pagamenti “grande e grave” ai sensi della Sezione 122.

Anche l’aspetto rimediativo merita attenzione. Secondo i resoconti disponibili, la sentenza non ha avuto effetto universale. Ha beneficiato i ricorrenti vittoriosi e lasciato incertezza per gli altri importatori. Poco dopo, un tribunale d’appello avrebbe sospeso la sentenza di primo grado, consentendo al governo di continuare a riscuotere i dazi del 10% durante l’appello. La sospensione non risolve il merito. Preserva lo status quo in attesa del riesame in appello.

Il caso rivela anche la più ampia strategia processuale dell’amministrazione. Dopo che la Corte Suprema ha respinto il ricorso all’IEEPA, l’amministrazione si è rivolta alla Sezione 122. Secondo i resoconti, potrebbe poi rivolgersi ad altre autorità commerciali, tra cui la Sezione 301 e la Sezione 232. Questi statuti hanno presupposti, procedure e limiti diversi. Il dibattito giuridico si sposterà quindi da uno schema normativo all’altro, ma la questione di fondo resterà la stessa: quanto potere tariffario ha effettivamente delegato il Congresso al Presidente?

L’importanza di Burlap & Barrel sta precisamente qui. Suggerisce che i tribunali non sono solo riluttanti a inferire il potere tariffario da ampi statuti emergenziali; possono anche sorvegliare i confini degli statuti che conferiscono effettivamente poteri legati ai dazi. Il Presidente non può convertire una disposizione ristretta sulla bilancia dei pagamenti in uno strumento generale di politica commerciale.

Per il diritto commerciale, la lezione è lineare. I dazi non sono semplici misure regolatorie. Sono imposte sulle importazioni riscosse dal governo. Si collocano in prossimità dei poteri costituzionali del Congresso in materia di tassazione e commercio estero. La discrezionalità dell’Esecutivo può essere sostanziale, ma deve restare ancorata a una delega del Congresso.

Il caso della Sezione 122 non è dunque solo una controversia tecnica su un’oscura disposizione del Trade Act del 1974. È un altro capitolo nella ricostruzione giudiziaria del confine tra la politica commerciale presidenziale e il potere tariffario del Congresso. Se la sentenza reggerà in appello, affermerà un principio chiaro: anche quando il Congresso fornisce al Presidente strumenti tariffari, quegli strumenti possono essere usati solo per le finalità statutarie specificate dal Congresso. È un principio con implicazioni ben oltre il diritto commerciale.