Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969

art. 31-33

SEZIONE 3. INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI
Articolo 31
Regola generale di interpretazione

1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

2. Il contesto, ai fini dell’interpretazione di un trattato, comprende, oltre al testo, ivi inclusi il preambolo e gli allegati:
(a) ogni accordo relativo al trattato concluso tra tutte le parti in connessione con la conclusione del trattato;
(b) ogni strumento redatto da una o più parti in connessione con la conclusione del trattato e accettato dalle altre parti come strumento relativo al trattato.

3. Si terrà conto, unitamente al contesto:
a) di ogni accordo ulteriore tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’applicazione delle sue disposizioni;
(b) di ogni prassi ulteriormente seguita nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti circa la sua interpretazione;
(c) di ogni regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti.

4. Un significato speciale sarà attribuito a un termine se è accertato che tale era l’intenzione delle parti.

Articolo 32
Mezzi complementari di interpretazione

Si potrà fare ricorso a mezzi complementari di interpretazione, ivi compresi i lavori preparatori del trattato e le circostanze della sua conclusione, al fine di confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, ovvero di determinare il significato quando l’interpretazione ai sensi dell’articolo 31:
(a) lasci il significato ambiguo o oscuro; ovvero
(b) conduca a un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.

Articolo 33
Interpretazione di trattati autenticati in due o più lingue

1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il testo fa ugualmente fede in ciascuna lingua, a meno che il trattato non disponga o le parti non convengano che, in caso di divergenza, prevalga un testo particolare.

2. Una versione del trattato in una lingua diversa da quelle in cui il testo è stato autenticato sarà considerata un testo autentico solo se il trattato lo prevede o le parti così convengono.

3. Si presume che i termini del trattato abbiano lo stesso significato in ciascun testo autentico.

4. Salvo il caso in cui un testo particolare prevalga conformemente al paragrafo 1, quando il confronto dei testi autentici riveli una differenza di significato che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permetta di eliminare, sarà adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, meglio concilii i testi.