La decisione della Corte Suprema in Learning Resources, Inc. v. Trump (607 U.S. (2026)) affronta una questione al tempo stesso tecnica e profondamente strutturale: può una legge economica d’emergenza essere interpretata come autorizzazione per il Presidente a imporre dazi generalizzati sulle importazioni da praticamente qualsiasi Paese, a qualsiasi aliquota, per qualsiasi durata? La risposta della Corte è ferma e costituzionalmente fondata. No.
Al centro della decisione c’è una proposizione costituzionale fondamentale. L’Articolo I conferisce al Congresso il potere di “imporre e riscuotere tasse, dazi, imposte e accise”. I dazi non sono semplicemente strumenti di politica estera: sono tasse. La Corte insiste su questo punto di partenza. Il potere fiscale è stato deliberatamente assegnato al ramo legislativo, e assegnato in via esclusiva. Il Governo ha ammesso che il Presidente non ha autorità propria in tempo di pace per imporre dazi. L’intera causa verteva quindi sulla questione se il Congresso avesse chiaramente delegato tale potere attraverso l’International Emergency Economic Powers Act.
L’Amministrazione si è basata sull’autorizzazione dell’IEEPA al Presidente di “regolare… l’importazione”. Due parole, separate nel testo legislativo, dovevano sostenere un peso straordinario. La Corte ha rifiutato di estenderle a tal punto. Testualmente, l’IEEPA non menziona dazi o tariffe. In altre leggi in cui il Congresso delega l’autorità tariffaria, lo fa esplicitamente e con limiti attentamente calibrati — tetti, prerequisiti procedurali e vincoli settoriali. Qui, nulla di simile appare. Il significato ordinario di “regolare”, ha osservato la Corte, non comprende il potere di tassare.
Ciò che conferisce alla decisione una risonanza più ampia è il ricorso della Corte alla dottrina delle “major questions”. Quando l’Esecutivo rivendica un’autorità di vaste conseguenze economiche e politiche, i tribunali richiedono un’autorizzazione congressuale chiara. I dazi contestati in questo caso non erano aggiustamenti marginali: erano sistemici, globali, ripetutamente modificati e destinati a produrre effetti misurati in migliaia di miliardi di dollari. La Corte ha ritenuto implausibile che il Congresso avesse delegato un’autorità così trasformativa attraverso un linguaggio generico in una legge d’emergenza emanata nel 1977. La portata del potere asserito contava. Così come la sua novità. In quasi mezzo secolo di esistenza dell’IEEPA, nessun Presidente lo aveva invocato per imporre dazi. Quel silenzio storico è diventato un segnale interpretativo.
Il Governo ha tentato di difendere la propria interpretazione con due argomenti familiari. Primo, che le leggi d’emergenza meritano un’interpretazione più ampia perché sono concepite per rispondere a minacce straordinarie. La Corte ha respinto questo invito. L’emergenza non dissolve la struttura costituzionale. Al contrario, accresce la necessità di chiarezza. Secondo, il Governo ha sostenuto che i dazi riguardano gli affari esteri, un ambito in cui il Presidente gode di un’autorità significativa. La Corte ha risposto ricordando che, nel campo specifico dei dazi, la Costituzione parla chiaramente.
La sentenza è notevole non perché nega al Congresso la possibilità di delegare l’autorità tariffaria, ma perché insiste sul fatto che tale delega deve essere inequivocabile. Il Congresso ha, in passato, conferito al Presidente poteri di aggiustamento tariffario. Lo ha fatto apertamente, con precisione testuale e garanzie istituzionali. Ciò che la Corte ha rifiutato di accettare è l’idea che un potere d’emergenza di “regolare l’importazione” possa essere trasformato in un’autorità permanente per ristrutturare a piacimento il regime commerciale della nazione.
La decisione opera dunque su due livelli. In superficie, è un caso di interpretazione legislativa sull’IEEPA. A un livello più profondo, è una riaffermazione dell’architettura dell’Articolo I. In un’epoca in cui gli strumenti economici sono sempre più impiegati come strumenti di strategia geopolitica, la Corte ha tracciato un confine. I dazi non sono semplici strumenti regolatori: sono esercizi del potere fiscale. E il potere fiscale, in assenza di una chiara delega legislativa, resta dove la Costituzione lo ha collocato.

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