Il 16 ottobre 2026 Trump ha firmato un Executive Order che dà attuazione al Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, approvato il 18 settembre scorso.
La vicenda merita qualche precisazione, anche perché credo sia importante distinguere ciò che ha stabilito il Congresso da ciò che ha effettivamente deciso il Presidente.
Partiamo dalla legge. Il Congresso ha previsto un sistema di sanzioni particolarmente incisivo nei confronti della Russia, che comprende anche misure commerciali destinate a colpire Paesi terzi. In particolare, le sezioni 112 e 113 prevedono dazi fino al 500% sui prodotti russi importati negli Stati Uniti e fino al 100% sui prodotti provenienti dai cinque maggiori importatori di petrolio e gas russo, qualora effettuino consapevolmente nuovi acquisti a partire dal 18 ottobre 2026. Un analogo dazio del 100% è previsto per i cinque Paesi maggiormente coinvolti nell’elusione delle sanzioni statunitensi sul petrolio russo.
Non si tratta, dunque, soltanto di sanzionare la Russia. Si cerca anche di esercitare una pressione economica sui Paesi che continuano a intrattenere determinati rapporti commerciali con Mosca. È una logica che conosciamo bene nel campo delle sanzioni secondarie, anche se in questo caso lo strumento prescelto è quello dei dazi doganali.
Fin qui, la scelta del Congresso.
Che cosa ha fatto invece Trump?
Con l’Executive Order del 16 ottobre ha dato attuazione alle disposizioni legislative, fissando le aliquote al 500% e al 100%. Ma, nello stesso provvedimento, ha deciso di non applicarle, esercitando il potere di deroga (waiver) che la stessa legge gli riconosce.
Il punto è proprio questo. Non siamo di fronte a un Presidente che si rifiuta di applicare una legge del Congresso senza averne il potere. È stato lo stesso Congresso, con la sezione 115 del Graham Act, a prevedere che il Presidente possa derogare all’applicazione delle misure, a condizione di trasmettere una certificazione e una relazione al Congresso che ne giustifichino l’esercizio sulla base degli interessi nazionali degli Stati Uniti.
Trump ha fatto ricorso a questa possibilità in termini molto ampi, sospendendo l’applicazione non soltanto dei nuovi dazi, ma anche di numerose altre misure sanzionatorie previste dalla legge. Le sanzioni contro la Russia già in vigore restano invece ferme.
Un’ultima precisazione riguarda l’Iran, che compare nel titolo della legge. Il Graham Act contiene infatti anche una disposizione, la sezione 201, che proroga fino al 2031 l’efficacia dell’Iran Sanctions Act del 1996.
Trovo che questa vicenda sia interessante soprattutto per ciò che ci dice sul rapporto tra Congresso e Presidente nella politica sanzionatoria statunitense.
Il Congresso ha voluto introdurre misure estremamente severe, ma ha contemporaneamente attribuito al Presidente un potere molto ampio di sospenderle. E il Presidente ha utilizzato proprio quel potere.
Il risultato è piuttosto singolare: abbiamo una legge che impone sanzioni e dazi potenzialmente molto pesanti, un Executive Order che ne precisa l’attuazione e, nello stesso momento, una decisione presidenziale che ne sospende l’applicazione.
La questione, allora, non è soltanto quali sanzioni siano state approvate, ma quanto la loro effettiva applicazione venga rimessa alla discrezionalità del Presidente. Una questione che va ben oltre i rapporti con la Russia e che riguarda, più in generale, il ruolo del Congresso nella politica economica e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
La sospensione decisa da Trump riguarda le nuove misure previste dal Graham Act e non comporta il venir meno del precedente regime sanzionatorio statunitense contro la Russia. Lo stesso Executive Order lo precisa espressamente nella sezione 4(b), chiarendo che le deroghe non incidono sulle sanzioni già adottate nell’ambito dell’emergenza nazionale relativa alle attività della Federazione russa. Si tratta, dunque, della sospensione di un ulteriore livello di pressione economica, non dello smantellamento delle sanzioni esistenti.
La tempistica della decisione di Trump è significativa. Il 9 ottobre l’OFAC aveva già autorizzato, con una licenza espressamente limitata al diesel russo, una serie di operazioni commerciali fino all’aprile 2027. Una settimana dopo, Trump ha sospeso l’applicazione di buona parte delle nuove sanzioni previste dal Graham Act. Non possiamo dire che questa seconda decisione sia giuridicamente ritagliata sul diesel, perché ha una portata molto più ampia. Difficile, tuttavia, esaminare le due decisioni separatamente, soprattutto alla luce della recente iniziativa dell’amministrazione per favorire la disponibilità di diesel russo sui mercati internazionali.
Fonti
- Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Public Law 119-111, 18 settembre 2026, in particolare sezioni 112, 113, 115 e 201.
- Executive Order, Implementing the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, 16 ottobre 2026, in particolare sezioni 2 e 4.

Read in English