Dai dati alla conoscenza: il nuovo potere dell’intelligenza artificiale

Nel post del 28 ottobre, «La geografia dell’intelligenza artificiale si sta costruendo adesso», mi ero soffermato sulle stime di Epoch AI relative alla capacità di calcolo dei maggiori data center per l’intelligenza artificiale nel primo trimestre del 2030. Colpivano soprattutto le dimensioni dei progetti americani — da Stargate a Microsoft Fairwater e Meta Hyperion — e il fatto che la localizzazione fisica dei processori, la loro proprietà e il diritto di utilizzarli non coincidano necessariamente. Avevo anche ricordato che si tratta di previsioni parziali: Epoch AI stessa riconosce che il censimento non copre l’intera capacità mondiale ed è molto più dettagliato per gli Stati Uniti.

Rileggendo quei dati, però, ho continuato a pensare a PRISM. Le rivelazioni di Edward Snowden del 2013 avevano mostrato quanto la concentrazione delle comunicazioni sulle grandi piattaforme americane fosse importante anche per l’intelligence degli Stati Uniti. Oggi mi domando se non stiamo assistendo a un passaggio ulteriore: dalla capacità di accedere a determinate comunicazioni alla concentrazione, presso pochi operatori, delle infrastrutture attraverso le quali il mondo interroga, analizza e rielabora quantità sempre maggiori di informazioni.

Il paragone con PRISM va preso sul serio, senza deformarlo. Nel rapporto del 2023 sulla Section 702 del FISA, il Privacy and Civil Liberties Oversight Board, organo indipendente statunitense, conferma che la raccolta un tempo chiamata PRISM è oggi indicata come downstream collection: il Governo può imporre a determinati fornitori di comunicazioni di consegnare i dati associati a identificativi selezionati, nell’ambito delle autorizzazioni di intelligence estera. Questo non equivale a un accesso indiscriminato a qualsiasi dato presente sui server americani. Il presupposto è il targeting di persone non statunitensi che si ritiene si trovino fuori dagli Stati Uniti, secondo procedure e limiti normativi. Esiste anche un aggiornamento importante: secondo il Congressional Research Service, la Section 702 è scaduta il 12 giugno 2026, ma il regime transitorio mantiene efficaci gli ordini e le autorizzazioni già emessi fino alla loro scadenza; le certificazioni del marzo 2026 consentono quindi la prosecuzione delle attività nel periodo transitorio.

C’è poi il CLOUD Act del 2018, oggi codificato nel 18 U.S.C. § 2713. Per i dati sottoposti al possesso, alla custodia o al controllo di un fornitore soggetto alla legge statunitense, la conservazione all’estero non esclude, di per sé, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione americana. Si tratta soprattutto di uno strumento di acquisizione probatoria e di indagine penale, distinto dall’attività di intelligence del FISA; non autorizza una raccolta illimitata e senza presupposti. Mostra però perché la collocazione geografica di un server e la giurisdizione cui è sottoposta l’impresa che lo gestisce siano questioni differenti.

Anche il diritto dell’Unione ha dovuto confrontarsi con questo problema. Nella sentenza Schrems II del 16 luglio 2020, la Corte di giustizia ha invalidato il Privacy Shield, tenendo conto dei limiti delle garanzie contro l’accesso delle autorità statunitensi ai dati trasferiti dall’Europa. Da allora, tuttavia, il quadro è cambiato: la Commissione ha adottato nel 2023 una nuova decisione di adeguatezza nell’ambito dell’EU–US Data Privacy Framework. Il Tribunale, nella sentenza Latombe del 3 settembre 2025, ha respinto il ricorso diretto a invalidarla, valutando la protezione offerta alla data della decisione. L’impugnazione davanti alla Corte di giustizia, C-703/25 P, risulta ancora pendente. Sarebbe dunque sbagliato descrivere la situazione giuridica attuale come identica a quella del 2020, così come sarebbe affrettato considerare risolto definitivamente il problema.

La novità introdotta dagli LLM non riguarda soltanto il volume dei dati. Prima affidavamo alle piattaforme soprattutto messaggi, fotografie, ricerche e relazioni sociali. Oggi chiediamo a sistemi di IA di esaminare contratti, preparare pareri, confrontare documenti, interpretare dati scientifici, lavorare su codici informatici e, con gli agenti, operare all’interno degli ambienti di lavoro. Una parte crescente dell’attività intellettuale passa attraverso infrastrutture che appartengono o sono gestite da imprese americane, anche quando i server si trovano altrove. La trasformazione è evidente, ma bisogna descriverla correttamente: utilizzare un modello non significa necessariamente trasferire permanentemente i documenti negli Stati Uniti, né consegnarli per l’addestramento. OpenAI e Anthropic dichiarano, ad esempio, che gli input e gli output dei servizi commerciali non vengono usati per addestrare i modelli per impostazione predefinita. Le condizioni di trattamento, conservazione, localizzazione e accesso variano secondo il servizio e il contratto. Non si può quindi dedurre dal grafico di Epoch AI l’esistenza di un trasferimento generalizzato di conoscenza verso l’intelligence americana.

Rimane però una questione, a mio giudizio, assai più ampia. Chi controlla l’infrastruttura decide chi può disporre della capacità di calcolo, a quali condizioni economiche e tecniche, con quali dipendenze e con quali possibilità di interrompere o modificare il servizio. Il vantaggio non dipende necessariamente dall’appropriazione del contenuto delle conversazioni: nasce anche dalla scala industriale, dai capitali, dalla capacità di sviluppare i modelli e dal controllo delle piattaforme attraverso le quali altri producono valore. Ci sono almeno tre geografie da tenere distinte: dove sono materialmente collocati i processori, a chi appartengono e chi può utilizzarli. Un data center europeo, se amministrato da un fornitore extraeuropeo, non è per ciò solo una risorsa strategicamente autonoma.

È significativo che la stessa Commissione europea riconosca ormai il problema in termini espliciti. Nella proposta di Cloud and AI Development Act del 3 giugno 2026, COM(2026) 502, rileva che tre grandi fornitori extra-UE controllano oltre il 70% del mercato europeo del cloud e osserva che le leggi extraterritoriali dei Paesi terzi possono creare conflitti con le garanzie europee. È una quota del mercato dei servizi cloud, non una percentuale della capacità mondiale di addestramento dell’IA: confondere le due grandezze sarebbe un errore. La presentazione ufficiale della proposta parla, non a caso, di capacità infrastrutturale e autonomia. Anche il Data Act dell’Unione, all’articolo 32, prevede tutele contro l’accesso governativo illegittimo di Paesi terzi a dati non personali conservati nell’Unione.

È qui che il grafico di Epoch AI mi sembra particolarmente interessante. Non dimostra l’esistenza di un gigantesco programma di sorveglianza attraverso l’IA. Rende visibile, piuttosto, la concentrazione di una capacità materiale che può rafforzare un’asimmetria già nota dall’epoca di PRISM: soggetti di tutto il mondo dipendono da poche piattaforme, mentre controllo societario, infrastrutture e una parte rilevante della capacità di valorizzare l’informazione restano concentrati negli Stati Uniti. Per l’Europa la domanda, allora, va oltre la protezione dei dati personali. Riguarda la possibilità di continuare a produrre conoscenza, svolgere ricerca, amministrare servizi essenziali e sviluppare tecnologie senza dipendere quasi interamente da infrastrutture sulle quali abbiamo un controllo limitato. È una questione di sicurezza, di autonomia economica e, sempre più, di libertà delle nostre scelte.

Fonti