«Un attacco contro uno è un attacco contro tutti». È probabilmente la frase più conosciuta del Trattato dell’Atlantico del Nord. La sentiamo ripetere ogni volta che una crisi coinvolge la sicurezza di un paese della NATO e spesso viene interpretata come se contenesse una conseguenza inevitabile: se uno Stato membro viene attaccato, tutti gli altri devono entrare in guerra. Il testo dell’articolo 5, firmato a Washington il 4 aprile 1949, dice però qualcosa di diverso e, dal punto di vista giuridico, più interessante. Esso prevede un obbligo di assistenza, ma lascia a ciascun alleato la scelta delle misure da adottare. La distinzione conta, soprattutto quando dalla rassicurante formula della solidarietà si passa alla domanda concreta: che cosa sarebbe tenuta a fare l’Italia, o qualsiasi altro membro dell’Alleanza, di fronte a un attacco armato contro un alleato?
La disposizione contiene due impegni. Anzitutto gli Stati convengono che un attacco armato contro uno o più di essi, nell’area individuata dal Trattato, sarà considerato un attacco contro tutti. Subito dopo, però, stabiliscono che ciascuna parte assisterà lo Stato attaccato intraprendendo «l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata» per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. La parola decisiva è «giudicherà». L’impiego della forza è espressamente contemplato, ma non è imposto come risposta obbligatoria per ciascun alleato. La stessa pagina esplicativa della NATO, aggiornata il 12 novembre 2025, lo chiarisce senza ambiguità.
Questo non rende l’articolo 5 una semplice dichiarazione politica, né consente di ridurlo a una promessa facoltativa. L’obbligo di assistere esiste ed è un obbligo internazionale assunto con il Trattato. Ciò che resta nella disponibilità dei singoli Stati è la scelta delle modalità con cui adempierlo. Condivisione di informazioni di intelligence, protezione di infrastrutture, disponibilità di basi, sostegno logistico, difesa aerea e partecipazione a operazioni militari sono forme di assistenza assai diverse tra loro. Non sarebbe però corretto ricavare dalla libertà di scelta la conclusione che qualsiasi gesto simbolico basti automaticamente ad adempiere l’obbligo: le misure devono essere adottate tempestivamente e avere un rapporto effettivo con lo scopo indicato dal Trattato, quello di ristabilire e mantenere la sicurezza dell’area nordatlantica. Resta, naturalmente, un ampio margine di valutazione nazionale, che rende difficile stabilire in astratto quale contributo sia sufficiente.
La formulazione del 1949 è il risultato di un compromesso preciso. Gli Stati europei avrebbero voluto una garanzia che assicurasse l’intervento militare degli Stati Uniti in caso di aggressione; Washington non intendeva assumere un impegno così automatico, anche alla luce delle competenze costituzionali degli organi statunitensi. La NATO ricorda esplicitamente questa tensione nella propria ricostruzione storica dell’articolo 5.
Si spiega così anche il richiamo, nell’articolo 11, alle procedure costituzionali dei singoli paesi: il Trattato non cancella le regole nazionali relative all’impiego delle forze armate. Il rispetto di tali procedure, tuttavia, non trasforma l’impegno internazionale in una scelta liberamente revocabile.
C’è poi un altro equivoco frequente. Si parla di «attivare l’articolo 5» come se esistesse un pulsante capace di produrre automaticamente un intervento dell’Alleanza.
Il Trattato non stabilisce una procedura formale unica di attivazione. Secondo la spiegazione fornita dalla NATO, l’obbligo di assistenza presuppone che vi sia un attacco armato rientrante nell’articolo 5 e che lo Stato colpito chieda o accetti l’azione collettiva. Il Consiglio Nord Atlantico, nel quale sono rappresentati tutti gli alleati, si riunisce per valutare l’accaduto e coordinare le risposte; le sue decisioni sono assunte per consenso. Una dichiarazione comune ha quindi un peso politico e operativo enorme, ma non deve essere confusa con l’origine giuridica dell’obbligo, che si trova nel Trattato.
Analogamente, le consultazioni previste dall’articolo 4, attivabili quando uno Stato ritiene minacciata la propria sicurezza, non sono una condizione preliminare necessaria per l’applicazione dell’articolo 5.
L’unico precedente di ricorso all’articolo 5 resta quello degli attentati dell’11 settembre 2001. Il 12 settembre il Consiglio Nord Atlantico annunciò che gli attacchi contro gli Stati Uniti sarebbero stati considerati coperti dalla disposizione se fosse stata accertata la loro provenienza dall’estero. Tale accertamento venne comunicato il 2 ottobre. La risposta non consistette nell’ingresso automatico di tutti gli alleati in una medesima guerra. La NATO adottò un insieme di misure comprendenti cooperazione di intelligence, protezione delle installazioni, autorizzazioni al sorvolo e accesso a porti e aeroporti. Furono inoltre avviate l’operazione Eagle Assist, con aerei radar AWACS impiegati a protezione dello spazio aereo statunitense, e l’operazione navale Active Endeavour nel Mediterraneo. È un esempio istruttivo di come un obbligo di difesa collettiva possa tradursi in risposte differenziate, comprese alcune di carattere militare, senza imporre a ciascuno Stato la stessa condotta.
Un’ulteriore questione è stabilire quando esista un «attacco armato». Non ogni atto ostile, violazione del diritto internazionale o impiego della forza raggiunge necessariamente la soglia che consente di invocare la legittima difesa. L’articolo 5 utilizza la nozione di attacco armato e l’articolo 6 ne delimita anche il campo geografico, prendendo in considerazione determinati territori e, alle condizioni previste, forze, navi e aeromobili degli alleati. Negli ultimi anni la NATO ha affermato che anche attacchi informatici di particolare gravità e operazioni ibride potrebbero raggiungere la soglia dell’attacco armato, da valutare caso per caso; lo ha ribadito, per le operazioni ibride, nella dichiarazione del vertice di Washington del 2024. Questo non significa che una campagna di disinformazione, un sabotaggio di limitata entità o qualsiasi attacco informatico facciano scattare automaticamente la difesa collettiva. La qualificazione dipende dalle caratteristiche e dagli effetti della condotta e, nei casi controversi, può diventare essa stessa oggetto di una difficile valutazione politica e giuridica.
Non bisogna dimenticare, infine, che l’articolo 5 non crea un diritto autonomo e illimitato di fare la guerra. Richiama espressamente l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che riconosce il diritto di legittima difesa individuale e collettiva in caso di attacco armato. Se la risposta comprende l’impiego della forza, dovrà rispettare le condizioni previste dal diritto internazionale, comprese la necessità e la proporzionalità. Il Trattato NATO dispone anche che l’attacco e le misure adottate siano comunicati immediatamente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e richiama il ruolo di quest’ultimo nel ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali. L’obbligo di aiutare un alleato e la liceità internazionale di ogni concreta misura militare sono questioni collegate, ma non identiche.
A rendere credibile la garanzia collettiva concorre poi qualcosa che precede ogni emergenza. L’articolo 3 del Trattato obbliga gli Stati a mantenere e sviluppare, individualmente e collettivamente, la capacità di resistere a un attacco armato. La difesa collettiva, dunque, non comincia il giorno in cui viene invocato l’articolo 5. Richiede preparazione, capacità operative e collaborazione continuativa. E richiede soprattutto la volontà politica di utilizzare quelle capacità quando si presenta la necessità.
È qui che si trova, mi sembra, il punto più significativo. L’articolo 5 è una garanzia giuridica seria, ma non è un automatismo militare. Da un lato impone a ciascun alleato di intervenire in assistenza dello Stato attaccato; dall’altro non prescrive quale contributo debba offrire, né elimina le valutazioni politiche e costituzionali che accompagnano le decisioni sull’uso della forza. La forza della NATO consiste anche nel fatto che questa flessibilità giuridica convive con strutture militari integrate, pianificazione comune e una capacità di risposta collettiva. Per chi osserva l’Alleanza dall’esterno, tuttavia, resta una domanda inevitabile: fino a che punto la libertà di scegliere come assistere un alleato può convivere con l’aspettativa, essenziale per la deterrenza, che nessun alleato venga lasciato solo?

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