Il regolamento 1348/00 non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 9 febbraio 2006
«Cooperazione giudiziaria – Regolamento (CE) n. 1348/2000 – Artt. 4-11 e 14 – Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari – Notificazione tramite organi designati – Notificazione per posta – Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione – Priorità – Termine d’appello»

C?473/04 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2004, nella causa

Plumex contro Young Sports NV

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all’art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l’uno o con l’altro mezzo oppure cumulativamente.

2) Il regolamento n. 1348/2000 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all’art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.

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