Conclusioni dell’avvocato generale Bot, 10 marzo 2011, causa C?34/10, Oliver Brüstle contro Greenpeace eV.

“2. La direttiva 98/44 mira a fissare un quadro giuridico comunitario per le invenzioni attinenti alla materia vivente indicando, segnatamente, ciò che è brevettabile e ciò che non lo è.

3. Pertanto, l’art. 6, n. 1, di questa direttiva prevede che sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva cita le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali come esempi di invenzioni che non sono brevettabili.

4. Interrogando appunto la Corte sul senso e la portata di questa esclusione, il Bundesgerichtshof (Germania) solleva, in realtà, una questione fondamentale, ossia quella della definizione dell’embrione umano, anche se detta definizione dovrà valere soltanto ai sensi della direttiva 98/44, ovvero per le necessità della protezione delle invenzioni biotecnologiche. […]

45. La questione presentata alla Corte è certamente una questione difficile. Tuttavia, essa è esclusivamente giuridica. La difficoltà intrinseca della questione sollevata si accompagna ad un richiamo, sempre presente in diritto, ma che riveste qui un’incidenza particolare, a nozioni di ordine pubblico, di morale o di etica, risultanti dalle precisazioni apportate dal legislatore stesso, ad esempio, nel sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 98/44, o all’art. 4 della medesima, a prescindere dai principi della Carta dei diritti fondamentali che ispirano l’insieme del diritto dell’Unione. […]

47. A mio avviso, nel contesto in tali termini definito, soltanto le analisi giuridiche effettuate sulla base dei dati oggettivi ed acquisiti della scienza possono costituire il fondamento di una soluzione accettabile per l’insieme degli Stati membri. La stessa preoccupazione di oggettività induce ad affermare che anche i silenzi della scienza o la sua incapacità di dimostrare sono dati oggettivi, su cui può fondarsi un’analisi giuridica.

48. Di conseguenza, a mio giudizio, la soluzione che propongo o quella che la Corte sceglierà varrà solo al momento della sua formulazione. I progressi della conoscenza potranno indurre a modificarla in futuro.

49. Mi sembra anche utile precisare che la definizione giuridica che propongo si inserisce nell’ambito della direttiva tecnica esaminata e che, a mio avviso, non si potranno ricavarne conseguenze altrettanto giuridiche in altri settori che riguardano la vita umana ma che sono situati ad un livello diverso, ed, innanzitutto, al di fuori del diritto dell’Unione. E’ per questo che mi sembra che il riferimento fatto in udienza a sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in merito all’aborto esuli per definizione dal nostro oggetto. Non si può infatti confrontare la questione dell’eventuale utilizzazione di embrioni a fini industriali o commerciali con le normative nazionali che tentano di dare soluzioni a situazioni individuali dolorose”.