Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche

February 27th, 2009

Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche
VII edizione
Torino 9-10 ottobre 2009

L’Incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche costituisce un’iniziativa a cadenza annuale che intende essere un’occasione di conoscenza reciproca e di confronto aperto tra dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori universitari e professori impegnati nella ricerca su temi di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea.

La VII edizione dell’Incontro di studi è organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino e si terrà nei giorni 9 e 10 ottobre 2009 presso il Circolo dei lettori, Via Bogino 9.

La Grande Sezione si pronuncia sulla compatibilità delle “antisuit injunctions”.

February 10th, 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 10 febbraio 2009, C‑185/07

Allianz Spa, già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Generali Assicurazioni Generali SpA contro West Tankers Inc.,

“L’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.”

Allargamento dell’UE: il punto della situazione

February 3rd, 2009

http://ec.europa.eu/news/external_relations/081105_1_it.htm


http://ec.europa.eu/enlargement/index_it.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/understanding_enlargement_102007_en.pdf

Sull’interpretazione uniforme del regolamento n. 44/2001 e del regolamento Roma I

January 27th, 2009

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE VERICA TRSTENJAK,
presentate il 27 gennaio 2009 1 - Causa C‑533/07
Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch contro Gisela Weller-Lindhorst


“c) Importanza di un’interpretazione uniforme del regolamento n. 44/2001 e del regolamento Roma I

67. Nel definire la nozione di «servizi» va tenuto presente che l’interpretazione che la Corte darà di questo termine nella presente causa comporterà degli effetti anche sulla definizione dell’identica nozione utilizzata nell’ambito del regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (69) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»). Infatti, il settimo ‘considerando’ di tale regolamento afferma che «[i]l campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento» devono essere coerenti con il regolamento n. 44/2001. Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento Roma I stabilisce poi che, «[p]er quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta [effettuata dalle parti del contratto], è opportuno dare alle nozioni di “prestazione di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento».

68. Pertanto, nell’interpretare il termine «servizi» di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, la Corte dovrà evitare di dargli un significato contrastante con il senso e lo scopo del regolamento Roma I.

69. Come evidenziato dal governo tedesco nelle sue osservazioni, l’iter di adozione del regolamento Roma I mostra che la proposta all’origine del provvedimento, all’art. 4, n. 1, relativo alla legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, conteneva, oltre alla lettera b), intesa alla determinazione del diritto applicabile al contratto di prestazione di servizi, anche una lettera f), concernente l’individuazione della legge applicabile ai contratti riguardanti la proprietà intellettuale o industriale (70). Dai lavori preparatori appare evidente che il disposto della lettera f) non è stato inserito nella versione finale del regolamento Roma I per il fatto che in seno al Consiglio non si era creato un consenso in ordine alla questione di quale fosse la parte contrattuale tenuta a fornire la prestazione caratteristica di tale tipo di contratti (71), e non perché fosse necessario ricondurre i contratti in parola nella categoria dei contratti di prestazione di servizi. Se dunque, nell’interpretare la nozione di «servizi» di cui al regolamento n. 44/2001, facessimo rientrare in tale termine la concessione di licenze, contravverremmo al senso ed allo scopo dell’uguale nozione utilizzata nel regolamento Roma I. Ciò rappresenta pertanto un ulteriore argomento a conferma del fatto che il contratto di licenza non è un contratto avente ad oggetto una prestazione di «servizi» nel senso di cui all’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. ”

“1) La prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l’art. 5, punto 1), lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) non costituisce un contratto avente ad oggetto una prestazione di servizi ai sensi della disposizione suddetta.

2) La terza questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l’art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la competenza per le controversie derivanti da un contratto di licenza ai sensi della disposizione suddetta si determina sulla scorta dei principi risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa all’art. 5, punto 1), della convenzione di Bruxelles. “

Sull’ordine pubblico processuale: gli sviluppi del caso Krombach

December 18th, 2008

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT
presentate il 18 dicembre 2008 1, Causa C‑394/07
Marco Gambazzi contro Daimler Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte d’Appello di Milano)

L’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica,,dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato di esecuzione può negare il riconoscimento di una decisione adottata in un altro Stato membro se tale decisione è stata emessa in manifesta violazione del diritto fondamentale ad un equo processo.

Ricorso per arricchimento senza causa

December 16th, 2008

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 C‑47/07 P
Masdar (UK) Ltd c. Commissione delle Comunità europee

“49 È certo vero che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso.

50 Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento senza causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato CE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un’interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) (v. sentenze 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 37, e 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 335).”

Condannata la Francia ad una somma pecuniaria in quanto inadempiente ad una sentenza della Corte relativa alla direttiva OGM.

December 9th, 2008

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 C‑121/07,
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese

1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto nel parere motivato tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 15 luglio 2004, causa C‑419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento nel suo ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.

2) La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 10 milioni.