La Duma di Stato della Russia ratifica il protocollo n. 14 CEDU

January 15th, 2010

Oggi la Duma russa ha votato a larga maggioranza in favore della ratifica del Protocollo n.14 alla CEDU. Viene ribaltata così la posizione espressa nel 2006.
Cade il limite del sistema CEDU all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione dei diritti dell’uomo.

Press release issued by the Registrar
RUSSIA VOTES IN FAVOUR OF THE DRAFT LAW RATIFYING PROTOCOL No. 14 TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

The State Duma of the Russian Federation has voted in favour of the draft law ratifying Protocol No. 14 to the European Convention on Human Rights. The vote clears the way once and for all for the Protocol, already ratified by the other 46 States Parties, to enter into force.
The President of the European Court of Human Rights, Jean-Paul Costa, welcomed the decision and expressed satisfaction that Protocol No. 14 would be able to take effect in respect of all States.
In particular, the new procedures (the single-judge procedure and the new powers of the three-judge committees) already applied in respect of a large number of States following the Council of Europe ministerial session in Madrid on 12 May 2009 will be rolled out to all States. Although they will not resolve all the problems posed by the flood of applications to the Court, testifying to its unprecedented appeal, these procedural measures will help the Court to operate more efficiently. It will also be possible finally to apply the remaining provisions of Protocol No. 14. Coming just a few weeks before the ministerial conference being organised by Switzerland in Interlaken on 18 and 19 February in response to a Court initiative, which will be of great importance for the Court’s future, the news of Russian ratification is an encouraging sign.

Pubblicata la relazione esplicativa della Convenzione di Lugano

December 23rd, 2009

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007.

RELAZIONE ESPLICATIVA elaborata dal prof. dr. Fausto POCAR (titolare della cattedra di diritto internazionale all’Università degli studi di Milano) (2009/C 319/01)

Il Belgio cita in giudizio la Svizzera davanti alla Corte internazionale di giustizia per una questione relativa all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione di Lugano

December 22nd, 2009

Comunicato stampa della Corte

L’Unione europea e l’OMC

December 4th, 2009

The European Union and the WTO

“European Union or Communities?

Since 1 December 2009 “European Union” has been the official name in the WTO as well as in the outside world. Before that, “European Communities” was the official name in WTO business for legal reasons, and that name continues to appear in older material.

The EU is a WTO member in its own right as are each of its 27 member states — making 28 WTO members altogether.

While the member states coordinate their position in Brussels and Geneva, the European Commission — the EU’s executive arm — alone speaks for the EU and its members at almost all WTO meetings and in almost all WTO affairs. For this reason, in most issues, WTO materials refer to the “EU” (or previously the legally-official “EC”).

However, sometimes references are made to the specific member states, particularly where their laws differ. This is the case in some disputes when an EU member’s law or measure is cited, or in notifications of EU member countries’ laws, such as in intellectual property (TRIPS). Individual EU members speak in committee meetings or sponsor papers, particularly in the Budget, Finance and Administration Committee.

Sometimes individuals’ nationalities are identified, for example the nationalities of WTO committee chairpersons.”

Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore.

December 1st, 2009

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Deciso il primo rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana: l’imposta regionale sarda sullo scalo turistico viola il principio della libera prestazione dei servizi e costituisce un aiuto di Stato.

November 17th, 2009

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 novembre 2009, Causa C-169/08, Presidente del Consiglio contro Regione Sardegna.

“11 Nell’ordinanza di rinvio, la Corte costituzionale fornisce elementi relativi all’ammissibilità del suo rinvio pregiudiziale per quanto concerne, da un lato, la sua qualità di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e, dall’altro, la pertinenza delle questioni sollevate con riguardo alla soluzione della lite di cui è investita.

12 La Corte costituzionale fa valere innanzitutto che la nozione di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE deve essere dedotta dal diritto comunitario e non dalla qualificazione in diritto interno dell’organo di rinvio e che essa risponde a tutti i requisiti per poter proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.

13 Per quanto concerne la rilevanza delle questioni pregiudiziali, la Corte costituzionale osserva che, nei ricorsi di legittimità costituzionale diretti, le norme di diritto comunitario «fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, della Costituzione (…) o, più precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, della Costituzione (…), con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale giudicata incompatibile con tali norme comunitarie».

[…]

17 Con la prima e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che osta a una norma tributaria di un’autorità regionale, come l’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto, qualora tale imposta gravi unicamente sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

[…]

30 Nel caso di specie è pacifico che l’imposta regionale sullo scalo grava sugli esercenti degli aeromobili e delle unità da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che il fatto generatore dell’imposta è lo scalo dell’aeromobile o dell’unità da diporto in detto territorio. L’imposta, anche se si applica soltanto in una parte circoscritta di uno Stato membro, grava sugli scali degli aeromobili e delle unità da diporto di cui trattasi senza distinguere a seconda che essi provengano da un’altra regione d’Italia o da un altro Stato membro. In tali circostanze, la natura regionale dell’imposta non per questo esclude che essa possa ostacolare la libera circolazione dei servizi (v., per analogia, sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I–8027, punto 26).

[…]

32 […] tale normativa introduce un costo supplementare per le operazioni di scalo degli aeromobili e delle imbarcazioni a carico degli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati membri e crea così un vantaggio per talune categorie di imprese stabilite in tale territorio (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C 353/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I 4069, punto 25; 13 dicembre 2007, causa C 250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I 11135, punto 37, nonché 1° aprile 2008, causa C 212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone, Racc. pag. I-1683, punto 50).

[…]

43 Nella fattispecie si deve rilevare che, anche se i motivi invocati dalla Regione Sardegna potrebbero costituire il fondamento dell’istituzione dell’imposta regionale sullo scalo, gli stessi non possono giustificare le modalità di applicazione di questa imposta e, segnatamente, la disparità di trattamento degli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, i quali sono gli unici debitori di tale imposta.

44 Infatti, è evidente che dette modalità, che comportano una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE, non appaiono atte a garantire il conseguimento di detti obiettivi generali né necessarie per raggiungerli. Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle conclusioni, ammettendo che gli aeromobili privati e le unità da diporto che fanno scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questa si produce indipendentemente dalla provenienza di detti aerei e imbarcazioni e non presenta, in particolare, alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi. Gli aeromobili e le imbarcazioni dei residenti contribuiscono al degrado dell’ambiente tanto quanto quelli dei non residenti.

[…]

51 Con la seconda e la quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede se l’art. 87 CE debba essere interpretato nel senso che la normativa tributaria di un’autorità regionale che istituisca un’imposta regionale sullo scalo, quale quella prevista all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, che grava unicamente sugli esercenti aventi il loro domicilio fiscale fuori dal territorio regionale costituisca una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite sullo stesso territorio.

52 Occorre ricordare anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato presuppone che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda l’art. 87, n. 1, CE. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza 23 marzo 2006, causa C 237/04, Enirisorse, Racc. pag. I 2843, punti 38 e 39 nonché la giurisprudenza ivi citata).

53 Nella fattispecie, è pacifico che l’imposta di cui trattasi nella causa principale risponde al secondo e al quarto criterio in quanto essa incide sui servizi forniti in relazione allo scalo di aeromobili e di unità da diporto, che riguardano il commercio intracomunitario, e che siffatta imposta, attribuendo un vantaggio economico agli operatori stabiliti in Sardegna, come è stato rilevato al punto 32 della presente sentenza, può falsare la concorrenza.

[...]

57 Come ricordato dalla Commissione, una normativa tributaria come quella controversa nella causa principale, che conceda a talune imprese un non assoggettamento all’imposta di cui trattasi, costituisce un aiuto di Stato, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, in quanto consiste nella rinuncia da parte delle autorità interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere (sentenza Germania/Commissione, cit., punti 26-28).

[…]

63 Come risulta dai punti 36 e 37 della presente sentenza, si deve constatare che, tenuto conto della natura e della finalità di detta imposta, tutte le persone fisiche e giuridiche che fruiscono dei servizi di scalo in Sardegna sono, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta nella causa principale, in una situazione oggettivamente paragonabile indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite. Ne consegue che la misura non può essere considerata generale, poiché essa non si applica a tutti gli esercenti di aeromobili e di imbarcazioni da diporto facenti scalo in Sardegna.

[…]

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma tributaria di un’autorità regionale […] la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

2) L’art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui trattasi nella causa principale, la quale grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su questo stesso territorio”

Il Trattato di Lisbona è stato ratificato da tutti gli Stati membri.

November 3rd, 2009

3 novembre 2009

Con la firma da parte del Presidente della Repubblica ceca, si è completato il processo di ratifica del Trattato di Lisbona.
Tutti i 27 Stati membri della Ue hanno adottato il testo del nuovo Trattato che, quindi, può ora entrare in vigore.

A norma dell’articolo 6, n. 2, il Trattato entra in vigore “il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.”
Il Trattato potrebbe dunque entrare in vigore già nel mese di dicembre.

Annuncio della Presidenza svedese.