Due mesi per la prima sentenza sulla base di un rinvio pregiudiziale urgente ex art. 104 ter r.p. Corte di giustizia

July 11th, 2008

Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 luglio 2008, C‑195/08 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, nella causa

Sul procedimento d’urgenza

“43 Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura.

44 Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, ed all’art. 11, n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessità di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il degradarsi di tali rapporti potrebbe essere irreparabile.

45 Il giudice del rinvio si basa altresì sul bisogno di proteggere la minore da un eventuale danno e sulla necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori, il che esigerebbe parimenti il ricorso al procedimento d’urgenza.

46 Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Terza Sezione della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza. ”

1) Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all’allegato IV di detto regolamento, l’opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

2) Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40‑42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un’istanza di riconoscimento di tale decisione.

3) L’art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un’istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.

Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

July 4th, 2008

Pubblicato in GUUE L 177 del 4 luglio 2008 il Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) sul regolamento 2201/03

July 3rd, 2008

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 - Inga Rinau
(Causa C-195/08) sul Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

Ricorrente: Inga Rinau
Altra parte nel procedimento: Michael Rinau

Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio e diritto comunitario. Il caso Erika davanti alla Corte di giustizia.

June 24th, 2008

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 24 giugno 2008, C‑188/07, Commune de Mesquer contro Total France SA, Total International Ltd

Brevetti : un sistema giurisdizionale europeo. The European Union Patent Court

June 22nd, 2008

European Union Patent Court
Bozza di accordo sul sistema giurisdizionale europeo in materia di brevetti. Documento del Consiglio

Libri bianchi e libri verdi dell’Unione europea

June 20th, 2008

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Comunicazione su Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” e il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”

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Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” e il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”

Oggi la Commissione ha adottato la comunicazione “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” e il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”. La comunicazione presenta dieci principi comuni che pone a fondamento della politica d’immigrazione comune, e li raggruppa intorno a tre assi principali della strategia europea: prosperità, solidarietà e sicurezza. Il piano strategico sull’asilo definisce l’architettura della seconda fase del sistema europeo comune d’asilo. Le due iniziative affrontano gli ultimi aspetti restanti del programma dell’Aia per quanto riguarda l’asilo e l’immigrazione. Il Consiglio europeo del 15 ottobre 2008 dovrebbe approvarle entrambe di modo che, nel corso del 2009, vadano a confluire in un nuovo programma quinquennale nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza.

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