Sentenza della Corte del 15 gennaio 1974, Holtz & Willemsen GmbH contro Consiglio delle Comunità europee, causa 134-73.

“1 Con atto depositato in cancelleria il 16 maggio 1973, la ricorrente fa carico al Consiglio, ai sensi dell’art. 175 del trattato Cee, di non aver adottato un regolamento che attribuisse una sovvenzione aggiuntiva per la lavorazione dei semi di colza e di ravizzone in oleifici distanti dalle zone di produzione. Inoltre, essa fa carico alla Commissione di non aver presentato al Consiglio una proposta nel senso suddetto. Accogliendo la domanda del Consiglio e della Commissione relativa all’applicazione dell’art. 91 del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di statuire sulla ricevibilità del ricorso, senza impegnare la discussione nel merito.

[…]

5 A norma dell’art. 175, 3) comma, qualsiasi persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia, alle condizioni stabilite dai commi 1) e 2) dello stesso articolo, per contestare al Consiglio o alla Commissione di avere, violando il trattato, “omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere”. Da quanto detto sopra emerge che l’azione promossa dalla ricorrente è diretta ad ottenere un provvedimento di carattere generale, avente la stessa efficacia giuridica del regolamento n. 1336/72, non già un atto che la riguardi direttamente e individualmente. Un provvedimento del genere non potrebbe essere considerato, né per la forma né per la natura, come un atto di cui la ricorrente avrebbe potuto essere destinataria ai sensi dell’art. 175, 3) comma . Lo stesso ragionamento vale per la censura sollevata contro la Commissione, in quanto la proposta da parte di questa istituzione fa parte integrante del procedimento per l’emanazione di un regolamento, e non può quindi rientrare nella categoria degli atti contemplati dall’art. 175, 3) comma.

6 Il ricorso dev’essere perciò dichiarato irricevibile”.