Sentenza della Corte del 2 dicembre 1971, Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt contro Consiglio delle Comunità europee, causa 5/71.

“2 Il Consiglio eccepisce l’irricevibilita del ricorso, sostenendo in primo luogo che questo è diretto ad ottenere, non già il risarcimento di un danno di cui esso sarebbe responsabile, bensì l’eliminazione degli effetti giuridici dell’atto impugnato. Se il ricorso fosse dichiarato ricevibile, verrebbe scosso il regime delle impugnazioni stabilito dal trattato, in ispecie dall’art. 173, 2) comma, a norma del quale i singoli non possono esperire un’azione d’annullamento contro i regolamenti.

3 L’azione di danni di cui agli artt. 178 e 215, 2) comma, del trattato, è stata istituita come mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell’ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto. Essa differisce dall’azione di annullamento in quanto tende ad ottenere, non già l’eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un’istituzione nell’esercizio dei suoi compiti”.