Sentenza della Corte dell’8 aprile 1976, Gabrielle Defrenne contro SA Sabena, causa 43/75.

“40 La prima questione va quindi risolta nel senso che il principio della parità di retribuzione, di cui all’art. 119, può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali e che questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli […].

[…]

Sull’efficacia nel tempo della presente sentenza

69/70 I governi irlandese e del Regno unito hanno posto in rilievo le conseguenze di carattere economico che potrebbero derivare dall’affermazione, da parte della Corte, dell’efficacia diretta dell’art. 119, per il fatto che una siffatta pronunzia potrebbe dare origine, in numerosi settori economici, a rivendicazioni con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale tale efficacia sarebbe insorta. tenuto conto del numero rilevante delle persone interessate, siffatte rivendicazioni, che le aziende non potevano prevedere, potrebbero avere gravi conseguenze per la situazione finanziaria di queste, al punto di portarne alcune al fallimento.

71/75 Benché le conseguenze pratiche di ogni pronunzia giurisdizionale vadano accuratamente soppesate, non si può tuttavia spingersi fino a distorcere l’obiettività del diritto od a comprometterne la futura applicazione, per tener conto delle ripercussioni che un provvedimento giurisdizionale può avere per il passato. Cionondimeno, di fronte al comportamento di vari Stati membri ed agli atteggiamenti assunti dalla Commissione e portati ripetutamente a conoscenza degli ambienti interessati, è opportuno tener conto, in via eccezionale, del fatto che gli interessati sono stati indotti, per un lungo periodo, a tener ferme pratiche in contrasto con l’art. 119, benché non ancora vietate dal rispettivo diritto nazionale. Il fatto che la Commissione non abbia promosso, nei confronti di determinati Stati membri, dei ricorsi per infrazione ai sensi dell’art. 169, nonostante gli avvertimenti da essa dati, è stato atto a corroborare un’opinione erronea circa l’efficacia dell’art. 119. Stando così le cose, si deve ammettere che, nell’ignoranza del livello complessivo al quale le retribuzioni sarebbero state fissate, considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, ostano in modo assoluto a che vengano rimesse in discussione le retribuzioni relative al passato. Di conseguenza, l’efficacia diretta dell’art. 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data della presente sentenza, eccezion fatta per i lavoratori che abbiano gia promosso un’azione giudiziaria o proposto un reclamo equipollente”.