Sentenza della Corte del 1° marzo 1966, Alfons Luetticke Gmbh e a. contro Commissione della Cee, causa 48/65.

“Con lettera del 15 marzo 1965 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 175 del Trattato, chiedendole di adottare una decisione in cui si dichiarasse che la Repubblica Federale di Germania, continuando a percepire dopo il 1° gennaio 1962 una tassa di compensazione in ragione del 4 percento sull’importazione di latte in polvere e di altri prodotti lattieri essiccati, commetteva un’infrazione all’articolo 95 del Trattato. Esse chiedevano inoltre che fosse applicata nei confronti della Repubblica Federale la procedura contemplata dall’articolo 169 ed esprimevano il desiderio di essere tenute al corrente delle decisioni adottate.

Con lettera 14 maggio 1965 la Commissione, avendo statuito sulla domanda, faceva informare le ricorrenti di non condividere l’opinione secondo cui detta tassa di compensazione avrebbe costituito una violazione dell’articolo 95 del Trattato. Contro questa presa di posizione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per annullamento a norma dell’articolo 173 del Trattato .

La convenuta eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto l’atto di cui trattasi non sarebbe impugnabile.

La domanda del 15 marzo mirava a far applicare la procedura contemplata dall’articolo 169 nei confronti di uno Stato membro e ad obbligare la Commissione ad adottare i provvedimenti previsti da detto articolo. La procedura prevista all’articolo 169 ha lo scopo di porre rimedio alle mancanze degli Stati membri nei confronti degli obblighi loro imposti dal Trattato. A tale scopo detto articolo dà facoltà alla Commissione d’instaurare una procedura che può risolversi in un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte onde far dichiarare la mancanza, nel qual caso lo Stato membro interessato è tenuto, a norma dell’articolo 171 del Trattato, ad adottare le decisioni che implica l’esecuzione della sentenza della Corte .

La parte della procedura che precede la presentazione del ricorso rappresenta una fase precontenziosa destinata ad indurre lo Stato membro a conformarsi al Trattato; la Commissione infatti manifesta il proprio punto di vista, mediante parere, solo dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare le sue osservazioni. Questa fase non implica, da parte della Commissione, alcun atto giuridicamente vincolante. È quindi irricevibile il ricorso d’annullamento proposto contro l’atto con cui la Commissione si e pronunciata sulla domanda”.