Sentenza della Corte del 13 luglio 1972, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, causa 48/71.

“3 La Repubblica italiana, pur riconoscendo di essere obbligata ad adottare i provvedimenti richiesti dall’esecuzione di detta sentenza, adduce le difficoltà cui essa si sarebbe trovata di fronte nel corso dell’iter parlamentare per l’abrogazione della tassa e la riforma del sistema di tutela del patrimonio artistico nazionale. Questi provvedimenti dovrebbero necessariamente essere adottati nelle forme e secondo le modalità stabilite dal suo diritto costituzionale. Posto che alla riscossione della tassa poteva essere posto termine solo mediante l’abrogazione della legge e che gl’indugi nel giungere all’abrogazione stessa sarebbero dovuti a circostanze indipendenti dalla volontà delle competenti autorità, non vi sarebbe motivo di constatare una violazione degli obblighi imposti dall’art. 171 del Trattato.

[…]

6 Trattandosi di una norma comunitaria direttamente efficace, la tesi secondo la quale si potrebbe porre termine alla sua violazione solo adottando provvedimenti idonei, dal punto di vista costituzionale, ad abrogare le disposizioni con essa incompatibili, significherebbe affermare che l’efficacia della norma comunitaria e subordinata al diritto di ciascuno Stato membro e, più precisamente, che la sua applicazione e impossibile fin tanto che una legge nazionale vi si oppone.

7 Nella fattispecie, l’efficacia del diritto comunitario, quale era stata accertata con autorità di giudicato nei confronti della Repubblica italiana, implicava per le autorità nazionali competenti l’assoluto divieto di applicare una disposizione nazionale dichiarata incompatibile col Trattato e, se del caso, l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario”.