Corte di giustizia, 29 aprile 2010, sentenza, C-340/08, M. e a.

L’art. 2, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al?Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica alle prestazioni previdenziali o assistenziali versate dallo Stato alla moglie di una persona designata dal comitato creato in applicazione del paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) ed elencata nell’allegato I del citato regolamento, come modificato, per la sola ragione che tale moglie convive con detta persona designata e che essa destinerà o potrà destinare una parte di tali prestazioni all’acquisto di beni e di servizi che anche tale persona designata consumerà o di cui anch’essa beneficerà.