Corte di giustizia 14 novembre 2006, C-513/04, Kerckhaert et Morres

L’art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) non osta alla normativa di uno Stato membro, quale la legislazione fiscale belga, che, nell’ambito dell’imposta sul reddito, assoggetta alla stessa aliquota d’imposta uniforme i dividendi di azioni di società stabilite sul territorio del detto Stato e i dividendi di azioni di società stabilite in un altro Stato membro, senza prevedere la possibilità di imputare l’imposta prelevata mediante ritenuta alla fonte in quest’altro Stato membro.