Archive for September, 2006

Non è necessaria una preventiva verifica delle capacità linguistica di un avvocato che intenda esercitare la propria attività in uno Stato membro.

Tuesday, September 19th, 2006

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-506/04, C-193/05
Wilson 19 settembre 2006

L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

L’art. 3 della direttiva 98/5 deve essere interpretato nel senso che l’iscrizione di un avvocato presso l’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui egli ha acquisito la sua qualifica ai fini dell’esercizio, in tale Stato, della sua attività con il titolo professionale d’origine, non può essere subordinata ad un previo controllo della padronanza delle lingue dello Stato membro ospitante.

L’applicazione, a titolo di licenze individuali, di un diritto calcolato in funzione delle spese amministrative generali dell’autorità di regolamentazione per la concessione delle licenze su un periodo di trent’anni è contrario al diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche.

Tuesday, September 19th, 2006

Corte di giustizia (Grande Sezione) 19 settembre 2006, Cause riunione i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04), già ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, contro Bundesrepublik Deutschland,

1)      L’art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, osta all’applicazione, a titolo di licenze individuali, di un diritto calcolato in funzione delle spese amministrative generali dell’autorità di regolamentazione per la concessione delle licenze su un periodo di trent’anni.

2)      L’art. 10 CE, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della direttiva 97/13, fa obbligo al giudice nazionale di valutare se una regolamentazione chiaramente incompatibile con il diritto comunitario, come quella su cui sono fondati gli avvisi di liquidazione oggetto della causa principale, sia manifestamente illegittima ai sensi del proprio diritto. Se tale si rivelerà il caso, il detto giudice ne dovrà trarre tutte le conseguenze di diritto nazionale circa il ritiro degli avvisi.

La disciplina sul mandato di arresto europeo non viola il principio di eguaglianza e di legalità in materia penale.

Tuesday, September 12th, 2006

Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-303/05
Advocaten voor de Wereld

3. L’art. 2, n. 2, della decisione quadro ed il principio di legalità in materia penale

100. Tale principio, espresso con il detto latino (94) «nullum crimen, nulla poena sine lege» e riprodotto nell’art. 7, n. 1, della Convenzione di Roma, nonché nell’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, contiene, secondo una formulazione ormai classica usata dal Tribunal Constitucional español (95), una doppia garanzia: la prima, di ordine materiale e di portata assoluta, si traduce nell’esigenza imperativa della determinazione a priori dei comportamenti illeciti e delle sanzioni corrispondenti; la seconda, di natura formale, riguarda il rango delle norme che tipizzano tali comportamenti e disciplinano le sanzioni, che, nel sistema spagnolo (96), come nella maggior parte degli Stati membri, hanno forma di legge, approvata dal potere legislativo, depositario della volontà popolare.

101. In replica alla tesi sostenuta dall’associazione ricorrente nella causa principale, l’Arbitragehof chiede alla Corte di chiarire se l’elenco dei comportamenti di cui all’art. 2, n. 2, della decisione quadro assicuri il rispetto della garanzia materiale di legalità, tenuto conto della sua vaghezza ed imprecisione.

102. Tale garanzia rispecchia la certezza del diritto in ambito penale (97) e acquista maggiore intensità quando interessa valori di base come la libertà personale. Il suo obiettivo consiste nel far sì che i cittadini conoscano in anticipo i comportamenti dai quali devono astenersi e le conseguenze che da essi derivano (lex previa) (98), ciò che implica una definizione rigorosa e inequivocabile delle tipologie dei reati (lex certa), talché i cittadini, sulla base di tale definizione e, all’occorrenza, con l’ausilio dei tribunali (99), siano in grado di prevedere le azioni e le omissioni che li compromettono penalmente, ed altresì l’esclusione di interpretazioni analogiche ed estensive in peius, nonché dell’applicazione retroattiva della legge penale (100).

103. Pertanto, il principio di legalità opera nel diritto penale sostanziale come un imperativo per il legislatore, quando definisce i reati e fissa le pene corrispondenti, e per il giudice, quando esamina i reati ed applica le pene nell’ambito di un procedimento penale (101). In altre parole, tale principio entra in gioco quando si voglia esercitare lo ius puniendi proprio dello Stato o eseguire decisioni con vero e proprio spirito punitivo, per cui difficilmente la decisione quadro potrebbe violarlo, giacché non istituisce nessuna pena (102), né pretende armonizzare i sistemi penali degli Stati membri, ma si limita a strutturare un meccanismo di assistenza tra i magistrati di diversi paesi coinvolti in un procedimento, al fine di sottoporre a giudizio una persona imputata di reato o di far scontare una condanna. Tale strumento di cooperazione è assoggettato ad alcune condizioni, poiché le pene o le misure di sicurezza imponibili devono essere di una certa entità, essendo inoltre possibile richiedere che le stesse siano previste anche dall’ordinamento dello Stato in cui opera il giudice che presta il suo aiuto, salvo per il caso dei reati contemplati dall’art. 2, n. 2 «quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente».

104. Così, la certezza che tale principio esige deve essere richiesta al diritto penale sostanziale dello Stato di emissione e, pertanto, al legislatore ed al giudice di quest’ultimo, nell’avviare un procedimento penale e nel risolverlo, se del caso, con una condanna. E’ evidente che un mandato d’arresto europeo correttamente emesso si fonda su fatti qualificati dalla legge dello Stato di emissione come reati. L’ordinamento penale del paese di esecuzione del mandato deve soltanto prestare la collaborazione sollecitata e, se la normativa di trasposizione della decisione quadro lo prevede, subordinare la consegna della persona ricercata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato siano puniti penalmente anche ai sensi del suo ordinamento, con l’eccezione dei reati di cui all’art. 2, n. 2, piú volte menzionato, caso in cui il rispetto del principio di legalità è comunque assicurato.

105. A prescindere da quanto esposto in precedenza, si deve aggiungere che l’arresto e messa a disposizione, azioni in cui si traduce l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non hanno carattere punitivo. Il giudice incaricato dell’esecuzione verifica che sussistano tutti gli elementi necessari al fine di consegnare al giudice emittente una persona che si trova nell’ambito della sua giurisdizione, senza addentrarsi nel merito della questione, tranne agli effetti della procedura di consegna, astenendosi dal valutare le prove e dal pronunciare un qualsiasi giudizio di colpevolezza. In tal senso la Commissione europea dei diritti dell’uomo ha interpretato il concetto di estradizione, avendolo escluso dalla nozione di condanna di cui all’art. 7 della Convenzione di Roma (103).

106. La domanda rivolta dall’Arbitragehof ha poco a che fare con il principio di legalità in materia penale e molto con il timore che alle nozioni di cui all’art. 2, n. 2, della decisione quadro si dia un significato diverso in ogni Stato membro, con il rischio di applicazioni divergenti. Nei paragrafi 96-99 di queste conclusioni ho già menzionato tale eventualità, che è inerente alla vocazione stessa di ogni atto normativo, astratta e generale. Adesso mi rimane soltanto da aggiungere che, qualora, dopo essersi avvalso di tutti i mezzi predisposti dalla decisione quadro per ovviare alle difficoltà e ottenere un’interpretazione uniforme in via pregiudiziale, il giudice che esegue il mandato d’arresto europeo nutra ancora dubbi circa la qualificazione giuridica dei fatti che l’hanno determinato, e sulla loro riconducibilità ad uno dei trentadue comportamenti di cui al citato art. 2, n. 2, dovrà ricorrere al disposto del medesimo art. 2, nn. 1 e 4.

107. Ritengo, in somma, che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro non violi l’art. 6, n. 2, UE, in quanto si conforma ai principi di uguaglianza e di legalità in materia penale.

Gli Stati membri determinano i titolari del diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni al Parlamento europeo.

Tuesday, September 12th, 2006

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-145/04_ C-300/04
Spagna / Regno Unito Eman

94 … come risulta dal punto 63 della citata sentenza Matthews c. Regno Unito, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità per sottoporre a condizioni il diritto di voto. Tali condizioni non possono tuttavia ridurre i diritti in questione al punto da intaccarli nella loro sostanza e privarli di effettività. Esse devono perseguire uno scopo legittimo, e i mezzi adoperati non possono risultare sproporzionati (v. anche sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 2 marzo 1987, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, serie A, n. 113, punto 52, e 19 ottobre 2004, Melnitchenko c. Ucraina, Recueil des arrêts et décisions 2004-X, punto 54).

95      Per quanto riguarda questa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e il fatto che tale giudice ha dichiarato contraria all’art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU la mancata organizzazione di elezioni per il Parlamento europeo a Gibilterra, in quanto essa ha privato «la ricorrente in quanto residente a Gibilterra» della possibilità di esprimere la propria opinione circa la scelta dei membri del Parlamento europeo, non può essere rimproverato al Regno Unito di avere adottato la normativa necessaria per l’organizzazione di tali elezioni in condizioni equivalenti, mutatis mutandis, a quelle previste dalla normativa applicabile al Regno Unito

Il caso Matthews davanti alla Corte di giustizia. Un raro caso di procedura ex art. 227 CE.

Tuesday, September 12th, 2006

Corte di giustizia 12 settembre 2006 C-145/04

90 Come è stato ricordato al punto 60 della presente sentenza, il Regno Unito ha adottato la normativa contestata dal Regno di Spagna per conformarsi alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Matthews c. Regno Unito. Il Regno di Spagna non contesta, in proposito, che il Regno Unito fosse tenuto a rispettare tale obbligo, nonostante la vigenza dell’allegato I all’atto del 1976. Inoltre, come è stato osservato al punto 62 della presente sentenza, il Regno di Spagna non nega che la dichiarazione del Regno Unito del 18 febbraio 2002 riflette un accordo concluso fra tali due Stati membri relativamente alle condizioni alle quali il Regno Unito doveva conformarsi a tale sentenza. In aggiunta, come risulta dal punto 13 della presente sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno preso atto di tale dichiarazione.

91 In tale dichiarazione, il Regno Unito si è impegnato «affinché siano apportate le modifiche necessarie per consentire agli elettori di Gibilterra di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nel quadro di una circoscrizione esistente del Regno Unito e alle stesse condizioni degli altri elettori di tale circoscrizione».

92 Come giustamente osservano il Regno Unito e la Commissione, l’espressione «alle stesse condizioni» non può essere intesa nel senso che la normativa del Regno Unito si sarebbe dovuta applicare, senza adeguamenti, agli elettori di Gibilterra, assimilando questi ultimi agli elettori della circoscrizione elettorale del Regno Unito nella quale essi sarebbero stati inquadrati. Una simile ipotesi comporterebbe infatti che il diritto di voto attivo e passivo sia definito con riferimento al territorio del Regno Unito, che gli elettori si rechino nel Regno Unito per consultare il registro elettorale, che votino nel Regno Unito o per corrispondenza e sottopongano le controversie in materia elettorale ai giudici del Regno Unito.

93 Al contrario, è per rispettare l’esigenza delle «stesse condizioni» che il Regno Unito ha trasposto la propria legislazione a Gibilterra e l’ha adattata, mutatis mutandis, a tale territorio. In tal modo, un elettore di Gibilterra si trova in una situazione analoga a quella di un elettore del Regno Unito, e non deve affrontare difficoltà a causa dello status di Gibilterra, difficoltà tali da impedire o scoraggiare l’esercizio di tale diritto di voto.

94 In questo contesto, si deve ricordare che, come risulta dal punto 63 della citata sentenza Matthews c. Regno Unito, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità per sottoporre a condizioni il diritto di voto. Tali condizioni non possono tuttavia ridurre i diritti in questione al punto da intaccarli nella loro sostanza e privarli di effettività. Esse devono perseguire uno scopo legittimo, e i mezzi adoperati non possono risultare sproporzionati (v. anche sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 2 marzo 1987, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, serie A, n. 113, punto 52, e 19 ottobre 2004, Melnitchenko c. Ucraina, Recueil des arrêts et décisions 2004-X, punto 54).

95 Per quanto riguarda questa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e il fatto che tale giudice ha dichiarato contraria all’art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU la mancata organizzazione di elezioni per il Parlamento europeo a Gibilterra, in quanto essa ha privato «la ricorrente in quanto residente a Gibilterra» della possibilità di esprimere la propria opinione circa la scelta dei membri del Parlamento europeo, non può essere rimproverato al Regno Unito di avere adottato la normativa necessaria per l’organizzazione di tali elezioni in condizioni equivalenti, mutatis mutandis, a quelle previste dalla normativa applicabile al Regno Unito.

96 La trasposizione al territorio di Gibilterra, mutatis mutandis, della normativa del Regno Unito può essere tanto meno contestata in quanto, come risulta dal punto 59 della citata sentenza Matthews c. Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha rilevato, nello status di Gibilterra, alcun elemento che indichi l’esistenza di esigenze locali di cui sarebbe necessario tener conto, ai sensi dell’art. 56, n. 3, della CEDU, per l’applicazione di tale Convenzione ad un territorio del quale uno Stato contraente gestisce le relazioni internazionali.

97 Per tutte le ragioni citate, si deve constatare che anche il secondo motivo del Regno di Spagna è infondato.