SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 febbraio 2006 Causa C-122/04
Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea sostenuti da
Regno di Spagna, Repubblica di Finlandia
Archive for February, 2006
Comitologia: una nuova sentenza della Corte.
Thursday, February 23rd, 2006Analisi dei metodi di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Monday, February 20th, 2006Analisi dei metodi di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dicembre 2005
Analisi condotta su invito del Segretario generale del Consiglio d’Europa e del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Riesame della politica ambientale 2005
Thursday, February 16th, 2006COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Riesame della politica ambientale 2005
Bruxelles, 16.2.2006
COM(2006) 70 definitivo
Il regolamento 1348/00 non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione.
Thursday, February 9th, 2006SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 9 febbraio 2006
«Cooperazione giudiziaria – Regolamento (CE) n. 1348/2000 – Artt. 4-11 e 14 – Notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari – Notificazione tramite organi designati – Notificazione per posta – Rapporti tra le modalità di trasmissione e di notificazione – Priorità – Termine d’appello»
C‑473/04 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2004, nella causa
Plumex contro Young Sports NV
1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non stabilisce alcuna gerarchia tra il mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 e quello previsto all’art. 14 e che, di conseguenza, un atto giudiziario può essere notificato con l’uno o con l’altro mezzo oppure cumulativamente.
2) Il regolamento n. 1348/2000 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di cumulo del mezzo di trasmissione e di notificazione previsto agli artt. 4-11 con quello previsto all’art. 14, per determinare nei confronti del destinatario il dies a quo di un termine processuale connesso al perfezionamento di una notificazione occorre fare riferimento alla data della prima notificazione validamente effettuata.
Esclusione da una gara per il mancato adempimento agli obblighi previdenziali e fiscali.
Thursday, February 9th, 20069 febbraio 2006
Sentenza della Corte di giustizia
C-226/04 e C-228/04
La Cascina Soc. coop. a rl e Zilch / Ministero della Difesa e a. Consorzio G. f. M. / Ministero della Difesa e a.
L’art. 29, primo comma, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione successivamente
– in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
– in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
– mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine.
La convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rientra nella competenza esclusiva della Comunità
Tuesday, February 7th, 2006PARERE 1/03 DELLA CORTE (seduta plenaria)
7 febbraio 2006
«Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»
La conclusione della nuova Convenzione di Lugano, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come prevista ai punti 8-12 della domanda di parere, riprodotti al punto 26 del presente parere, rientra interamente nella competenza esclusiva della Comunità europea.
Le tariffe minime per gli onorari degli avvocati sono incompatibili per l’Avvocato generale.
Wednesday, February 1st, 2006CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. POIARES MADURO
presentate il 1° febbraio 2006
Causa C-94/04 Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte d’appello di Torino)
Causa C-202/04 Stefano Macrino Claudia Capodarte contro Roberto Meloni
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Roma)
Nel procedimento C-202/04:
– Come risulta dalla sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, Arduino (Racc. pag. I‑1529), il combinato disposto degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che stabilisca un tariffario professionale forense, anche relativamente alle attività stragiudiziali, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato in conformità al diritto comunitario, in modo da limitare l’effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.
Nel procedimento C-94/04:
– Come risulta dalla citata sentenza Arduino, il combinato disposto degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che vieti agli avvocati ed ai loro clienti di derogare al tariffario forense, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato conformemente al diritto comunitario, in modo da limitare l’effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.
– L’art. 49 CE osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discussione, che stabilisca, attraverso un tariffario, importi minimi per gli onorari degli avvocati.