Sentenza nella causa C-322/13 Ulrike Elfriede Grauel Rüffer / Katerina Pokorná

Gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest’ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale.

La facoltà di utilizzare la lingua tedesca dinanzi ai giudici civili della provincia di Bolzano non deve essere riservata ai soli cittadini italiani residenti in tale regione. Al contrario, tale facoltà deve essere concessa a qualsiasi cittadino dell’Unione

Comunicato stampa

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