Il mandato a negoziare l’adesione della UE alla CEDU

June 4th, 2010

Comunicato stampa del Consiglio Giustizia e affari interni

“EU ACCESSION TO THE ECHR
After a public debate, the Council adopted a negotiating mandate for the EU’s accession to the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR).
On 17 March 2010, the Commission tabled its recommendation for a negotiating mandate. Different Council working groups have discussed the proposal since then.
The Treaty of Lisbon provides the legal basis for the accession of the EU to the ECHR. Art. 6 (2) TEU stipulates: “The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”.
Further to this, the Stockholm Programme calls for a “rapid” accession to the ECHR and invites the Commission to submit a recommendation to the Council “as a matter of urgency”.”

Entra in vigore il Protocollo 14 alla CEDU

June 1st, 2010

E’ entrato in vigore il protocollo 14 (CETS N. 14) alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il testo della Convenzione come modificata dal Prot. 14.

Modificato il regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo

June 1st, 2010

Il nuovo regolamento di procedura contiene alcune disposizioni volte a velocizzare i procedimenti davanti alla Corte.

Google non viola la disciplina sui marchi nel consentire agli inserzionisti l’acquisto di parole chiave corrispondenti ai marchi di impresa dei loro concorrenti

May 23rd, 2010

Corte di giustizia 23 maggio 2010, sentenza, C‑236/08 a C‑238/08, Google France & Google Inc. e a. / Louis Vuitton Malletier e a.

Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare – a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo.

L’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi.

La responsabilità dei vettori aerei per la perdita dei bagagli è limitata a EUR 1134,71.

May 6th, 2010

Corte di giustizia, 6 maggio 2010, Sentenza C-63/09 – Axel Walz / Clickair SA

La Corte conferma che la responsabilità dei vettori aerei per la perdita dei bagagli è limitata a EUR 1134,71. Tale limite è infatti assoluto e comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale.

Dichiarazione solenne dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea del Presidente e dei Membri della Commissione europea

May 3rd, 2010

Udienza solenne del 3 maggio 2010

Il congelamento dei capitali delle persone sospettate di essere associate a Osama bin Laden, ad Al-Qaeda e ai Talibani non si applica a talune prestazioni previdenziali versate alle loro mogli

April 29th, 2010

Corte di giustizia, 29 aprile 2010, sentenza, C-340/08, M. e a.

L’art. 2, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica alle prestazioni previdenziali o assistenziali versate dallo Stato alla moglie di una persona designata dal comitato creato in applicazione del paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) ed elencata nell’allegato I del citato regolamento, come modificato, per la sola ragione che tale moglie convive con detta persona designata e che essa destinerà o potrà destinare una parte di tali prestazioni all’acquisto di beni e di servizi che anche tale persona designata consumerà o di cui anch’essa beneficerà.