Archive for October, 2009

Raggiunto un accordo con la Repubblica ceca per la firma del Trattato di Lisbona.

Thursday, October 29th, 2009

29 ottobre 2009

Al Consiglio europeo di Bruxelles i leaders europei hanno accettato di riconoscere alla Repubblica ceca la stessa deroga concessa alla Polonia e al Regno Unito relativamente all’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. La deroga sarà contenuta in un apposito Protocollo che sarà allegato al Trattato all’atto della conclusione del prossimo Trattato di adesione.
Ora si attende la pronuncia della Corte costituzionale ceca sulla compatibilità del nuovo Trattato con la Costituzione ceca e la successiva firma da parte del presidente Vaclav Klaus.

Annuncio della Presidenza svedese.

Testo del Protocollo sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno unito.

Affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica

Thursday, October 15th, 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 15 ottobre 2009 C‑196/08

Acoset SpA contro Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Comiso (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Modica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG), Comune di Vittoria (RG), e nei confronti di: Saceccav Depurazioni Sacede SpA,

Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all’affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l’esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni.

La Corte interpreta per la prima volta la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Tuesday, October 6th, 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 ottobre 2009, C‑133/08
Intercontainer Interfrigo SC (ICF) contro Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV,

1) L’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto.

2) L’art. 4, n. 1, seconda frase, di tale Convenzione dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come autonomo.

Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, di tale Convenzione, detto criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.

3) L’art. 4, n. 5, della stessa Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2‑4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato.

Convenzione di Roma e Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Sunday, October 4th, 2009

Convenzione di Roma e Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Relazione Giuliano – Lagarde