Archive for July, 2009

United States of Europe: Thursday, July 17, 1930

Friday, July 17th, 2009

Thursday, July 17, 1930: Dow 235.63 +1.84 (0.8%)

France proposes “United States of Europe” federation. Britain cool to the idea, but it’s probably workable without them. However, German participation would be essential. German response “conciliatory in tone,” but raises some big obstacles, indicating desire for revision of the World War peace treaties, “including, presumably, alteration of certain of her new boundaries and removal of the treaty restriction upon her military establishment.”

Doppia cittadinanza, domanda di divorzio e competenza del giudice nazionale.

Thursday, July 16th, 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 luglio 2009 C‑168/08,
Laszlo Hadadi (Hadady) contro Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)

1) Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.

2) Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.

Parere concernente la tassazione delle riserve auree della Banca d’Italia.

Tuesday, July 14th, 2009

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 14 luglio 2009 concernente la tassazione delle riserve auree della Banca d’Italia
(CON/2009/59)

Parere reso in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative.

“La BCE conclude come segue. In primo luogo, sebbene l’insieme dei destinatari dell’articolo
proposto sia individuato in termini generali nei detentori di metalli per uso non industriale, la
Banca d’Italia, per via della misura delle sue riserve auree, è il soggetto maggiormente colpito. In
secondo luogo, l’articolo proposto desta preoccupazioni con riferimento al divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte della banca centrale, nella misura in cui esso dispone la distribuzione di profitti nell’aspettativa di entrate incerte della banca centrale realizzabili potenzialmente in futuro, e, in aggiunta, esclude i diritti di compensazione applicabili ai sensi della precedente disciplina. In terzo luogo, l’articolo proposto desta preoccupazioni con riferimento all’indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca d’Italia, consentendo un’arbitraria diminuzione delle risorse della stessa e obbligando potenzialmente la Banca d’Italia a intraprendere strategie di gestione del patrimonio focalizzate sui rischi finanziari posti dalle nuove disposizioni fiscali proposte. In particolare, la proposta d’introdurre il nuovo schema d’imposta non è stata preceduta da una valutazione del suo impatto sulle esigenze finanziarie della Banca d’Italia. Di conseguenza, la posizione imporrebbero alla Banca d’Italia di perseguire certe strategie gestionali, ne risulterebbe pregiudicata la sua indipendenza istituzionale.

4.2 In considerazione di quanto sopra, è necessario che l’articolo proposto sia riconsiderato al fine di affrontare i problemi esposti nel presente parere, che riguardano in particolare l’indipendenza della banca centrale e il divieto di finanziamento monetario. La BCE si aspetta di essere consultata su ogni eventuale nuova stesura delle disposizioni legislative in materia.”

Il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su un contratto di trasporto concluso con una compagnia aerea.

Thursday, July 9th, 2009

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 C‑204/08

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.