L’art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica,,dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato di esecuzione può negare il riconoscimento di una decisione adottata in un altro Stato membro se tale decisione è stata emessa in manifesta violazione del diritto fondamentale ad un equo processo.
Archive for December, 2008
Sull’ordine pubblico processuale: gli sviluppi del caso Krombach
Thursday, December 18th, 2008Ricorso per arricchimento senza causa
Tuesday, December 16th, 2008“49 È certo vero che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l’esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso.
50 Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento senza causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato CE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un’interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) (v. sentenze 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 37, e 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 335).”
Condannata la Francia ad una somma pecuniaria in quanto inadempiente ad una sentenza della Corte relativa alla direttiva OGM.
Tuesday, December 9th, 2008SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 9 dicembre 2008 C‑121/07,
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto nel parere motivato tutte le misure previste per l’esecuzione della sentenza 15 luglio 2004, causa C‑419/03, Commissione/Francia, relativa al mancato recepimento nel suo ordinamento interno delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, le quali divergono o eccedono la portata di quelle della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica francese è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 10 milioni.