luglio 2008 Dichiarazione di accettazione del Regno Unito
Archive for September, 2008
Roma & GB
Tuesday, September 16th, 2008La Comunità non è tenuta a risarcire il danno derivante dall’esercizio legittimo di attività rientranti nella sfera normativa in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario.
Tuesday, September 9th, 2008Corte di giustizia 9 settembre 2008, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Fiamm
173 Essa ha precisato anche, a tal riguardo, che la norma giuridica la cui violazione dev’essere in tal modo constatata doveva essere preordinata a conferire diritti ai singoli [v., in tal senso, segnatamente, sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 41 e 42, nonché 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Germania)/Commissione, Racc. pag. I‑2941, punto 47].
174 La Corte ha, d’altronde, dichiarato che la concezione restrittiva della responsabilità della Comunità derivante dall’esercizio delle proprie attività normative si spiega con la considerazione che l’esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell’interesse generale della Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per altro verso, in un contesto normativo caratterizzato dall’esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l’attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l’istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all’esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sentenza Brasserie du pêcheur et Factortame, cit., punto 45).
175 Infine, occorre constatare in proposito che, se l’esame comparativo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri ha permesso alla Corte di procedere molto presto alla constatazione di cui al punto 170 della presente sentenza riguardante una convergenza di tali ordinamenti giuridici nel sancire un principio di responsabilità in presenza di un’azione o di un’omissione illecita della pubblica autorità, anche di ordine normativo, ciò non si verifica affatto per quanto riguarda l’esistenza eventuale di un principio di responsabilità in presenza di un atto o di un’omissione leciti della pubblica autorità, in particolare quando essi sono di ordine normativo.
176 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario.
177 Orbene, occorre ricordare che, nel caso di specie, il comportamento che, secondo le ricorrenti, ha causato loro un danno si colloca nell’ambito dell’attuazione di un’organizzazione comune di mercato ed è evidentemente compreso nella sfera dell’attività legislativa del legislatore comunitario.
178 A tale proposito è indifferente che tale comportamento debba analizzarsi come un atto positivo, cioè l’adozione dei regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 in seguito alla decisione dell’ORC del 25 settembre 1997, o come un’omissione, cioè il fatto di essersi astenuto dall’adottare atti che siano idonei ad assicurare la corretta esecuzione di tale decisione. Infatti, l’omissione delle istituzioni comunitarie può rientrare del pari nella funzione normativa della Comunità, in particolare nell’ambito del contenzioso di responsabilità (v., in tal senso, sentenza Les Grands Moulins de Paris/CEE, cit., punto 9).
179 Da quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto proclamando nelle sentenze impugnate l’esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante dall’esercizio legittimo di attività rientranti nella sfera normativa.
Conclusioni su anti-suit injunctions a difesa di un accordo arbitrale e diritto comunitario.
Thursday, September 4th, 2008CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT
presentate il 4 settembre 2008 Causa C‑185/07
Allianz SpA (ex Riunione Adriatica di Sicurtà SpA) e a. contro West Tankers Inc.
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, osta a che il tribunale di uno Stato membro emetta un’inibitoria mediante la quale è fatto divieto ad un individuo di intraprendere o continuare un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, per il fatto che un tale procedimento, a giudizio del tribunale medesimo, viola un accordo arbitrale.
La Corte di giustizia annulla le sentenze del Tribunale nei casi Kadi, Yusuf e Al Barakaat
Wednesday, September 3rd, 20081) Le sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 21 settembre 2005, causa T‑315/01, Kadi/Consiglio e Commissione, nonché causa T‑306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, sono annullate.
2) Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation.
3) Gli effetti del regolamento n. 881/2002, nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation, sono mantenuti per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.
4) Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, ciascuno la metà delle spese sostenute dal sig. Kadi e dalla Al Barakaat International Foundation sia in primo grado sia nel corso delle presenti impugnazioni.
5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese sostenute sia in primo grado sia nel corso delle presenti impugnazioni.
6) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese nonché il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.