Archive for June, 2008

Sui rapporti tra ricorso per infrazione ed eccezione di invalidità.

Monday, June 30th, 2008

Corte di giustizia, 30 giugno 1988, C-226/87

14. Infatti, il sistema delle impugnazioni predisposto dal trattato distingue i ricorsi di cui agli artt . 169 e 170, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, e i ricorsi di cui agli artt . 173 e 175, che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie . Questi mezzi d’ impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse . Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l’ illegittmità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione .
[...]

16 Tale eccezione potrebbe essere accolta solo se l’ atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente ( sentenza 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’ Abruzzo, 15/85, Racc . pag . 1032 ).

Idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio e diritto comunitario. Il caso Erika davanti alla Corte di giustizia.

Tuesday, June 24th, 2008

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 24 giugno 2008, C‑188/07, Commune de Mesquer contro Total France SA, Total International Ltd

Brevetti : un sistema giurisdizionale europeo. The European Union Patent Court

Sunday, June 22nd, 2008

European Union Patent Court
Bozza di accordo sul sistema giurisdizionale europeo in materia di brevetti. Documento del Consiglio

Libri bianchi e libri verdi dell’Unione europea

Friday, June 20th, 2008

Libri bianchi

Libri verdi

Comunicazione su Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” e il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”

Tuesday, June 17th, 2008

Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” e il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”

Oggi la Commissione ha adottato la comunicazione “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti” e il “Piano strategico sull’asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”. La comunicazione presenta dieci principi comuni che pone a fondamento della politica d’immigrazione comune, e li raggruppa intorno a tre assi principali della strategia europea: prosperità, solidarietà e sicurezza. Il piano strategico sull’asilo definisce l’architettura della seconda fase del sistema europeo comune d’asilo. Le due iniziative affrontano gli ultimi aspetti restanti del programma dell’Aia per quanto riguarda l’asilo e l’immigrazione. Il Consiglio europeo del 15 ottobre 2008 dovrebbe approvarle entrambe di modo che, nel corso del 2009, vadano a confluire in un nuovo programma quinquennale nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza.

Press release

Esito negativo del referendum irlandese per la ratifica del Trattato di Lisbona.

Friday, June 13th, 2008

Il 53.4% degli irlandesi si sono espressi negativamente alla ratifica del Trattato di Lisbona. Il Trattato richiede che tutti gli stati membri lo ratifichino.

Conclusioni del Consiglio europeo a seguito del referendum irlandese

Le questioni di interpretazione e la Corte di giustizia.

Thursday, June 12th, 2008

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 12 giugno 2008, C‑458/06

“19 A norma dell’art. 234, secondo e terzo comma, CE, quando una questione sull’interpretazione del Trattato CE o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità europea è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, quest’ultima, qualora per emanare la sua sentenza reputi necessaria una decisione su questo punto, può, o – quando si tratti di un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno – deve, domandare alla Corte di pronunciarsi su tale questione (v. sentenze 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I‑4003, punto 17, e 9 febbraio 1995, causa C‑412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. I‑179, punto 9).

20 L’art. 234 CE mira ad evitare divergenze nell’interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare e ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf, Racc. pag. 33, punto 2).

21 Secondo la costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall’art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali (sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C‑297/88 e C‑197/89, Dzodzi, Racc. pag. I‑3793, punto 33; 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali, Racc. pag. I‑1149, punto 17, e 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider, Racc. pag. I‑1389, punto 20).

22 Nell’ambito di tale cooperazione spetta al giudice nazionale, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti della causa principale e che dovrà assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C‑83/91, Meilicke, Racc. pag. I‑4871, punto 23; Leclerc‑Siplec, cit., punto 10, nonché 18 marzo 2004, causa C‑314/01, Siemens e ARGE Telekom, Racc. pag. I‑2549, punto 34).

23 In particolare, l’obbligo di adire la Corte, previsto all’art. 234, terzo comma, CE, rientra nell’ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario nell’insieme degli Stati membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione delle norme comunitarie, e la Corte di giustizia. Tale obbligo è in particolare inteso ad evitare che, in un qualsiasi Stato membro, si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (v. sentenze 4 novembre 1997, causa C‑337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I‑6013, punto 25; 22 febbraio 2001, causa C‑393/98, Gomes Valente, Racc. pag. I‑1327, punto 17; 4 giugno 2002, causa C‑99/00, Lyckeskog, Racc. pag. I‑4839, punto 14, e 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punti 29 e 38).

24 Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione di una disposizione di una norma comunitaria, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze citate Meilicke, punto 24; Leclerc‑Siplec, punto 11, nonché 18 novembre 1999, causa C‑200/98, X e Y, Racc. pag. I‑8261, punto 19).

25 Tuttavia la Corte ha affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Pertanto, la Corte rifiuta di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21; 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 39; 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I‑607, punto 19, e Schneider, cit., punto 22).

26 Infatti, se è vero che lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento delle funzioni conferite dall’art. 234 CE rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario impone alla Corte l’obbligo di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale, esso implica altresì che quest’ultimo, avvalendosi delle possibilità offerte da tale articolo, tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia degli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v. citate sentenze Foglia, punti 18 e 20, e Meilicke, punto 25). “