Comunicato stampa della Commissione
La lettera di messa in mora era stata inviata dalla Commissione il 27 giugno 2007.
L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
29 gennaio 2008 (*)
«Società dell’informazione – Obblighi dei fornitori di servizi – Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico – Obbligo di divulgazione – Limiti – Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Compatibilità con la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi – Diritto alla tutela effettiva della proprietà intellettuale»
Nel procedimento C‑275/06,
Productores de Música de España (Promusicae)
e
Telefónica de España SAU,
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2007 recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
in GUUE del 29 gennaio 2008, L 24/42
Procedimento pregiudiziale d’urgenza per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e il procedimento accelerato previsto dal regolamento di procedura della Corte.
Modifiche al regolamento di procedura della Corte L 24/39
L’Italia e’ piu’ rispettosa delle normative comunitarie e per la 1/a volta dal 2001 scende sotto la soglia delle 200 procedure di infrazione. A sottolineare il trend positivo e’ il ministro delle Politiche comunitarie Bonino. Contro l’Italia risultano aperte complessivamente 198 procedure, 165 riguardano casi di violazioni del diritto comunitario e 33 la mancata attuazione di direttive nell’ordinamento italiano.
fonte ansa.it