Archive for March, 2007

Roma, 25 marzo 1957

Sunday, March 25th, 2007

Sono trascorsi 50 anni dalla firma a Roma dei Trattati che hanno istituito la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità dell’energia atomica (Euratom).

Azione comune a favore della distruzione di armi chimiche nella Federazione Russa.

Thursday, March 22nd, 2007

Azione comune 2007/178/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a favore della distruzione di armi chimiche nella Federazione russa nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

in GUUE L, 22 marzo 2007

Strumento finanziario per la sicurezza nucleare.

Thursday, March 22nd, 2007

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

in GUUE L 81, 22 marzo 2007

I tempi della giustizia comunitaria si riducono

Wednesday, March 21st, 2007

STATISTICHE GIUDIZIARIE PER IL 2006 (Comunicato stampa)

Significativa la riduzione della durata dei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia.

In aumento sensibile il numero delle cause proposte dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale

La riduzione della durata dei procedimenti, già osservata nel corso degli anni 2003-2005, si è consolidata nel 2006. Per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali, la durata media dei procedimenti ammonta ormai a 19,8 mesi, mentre si attestava in 25,5 mesi nel 2003, in 23,5 mesi nel 2004 e in 20,4 mesi nel 2005.

Il principio di tutela giurisdizionale effettiva secondo la Corte di giustizia.

Tuesday, March 13th, 2007

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 13 marzo 2007

C‑432/05, Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd contro Justitiekanslern

1) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l’art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

2) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.

3) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.

Istituito uno strumento finanziario per la protezione civile

Saturday, March 10th, 2007

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2007 che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (2007/162/CE, Euratom)

Istituito uno strumento finanziario per la protezione civile inteso a fornire sostegno finanziario, sia per contribuire ad aumentare l’efficacia della risposta alle emergenze gravi, in particolare nell’ambito della decisione 2001/792/CE, Euratom, sia per contribuire a potenziare le misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo, quali le catastrofi naturali o provocate dagli uomini, atti di terrorismo compreso il terrorismo chimico, biologico, radiologico e nucleare, e incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, nonché proseguire le misure adottate in precedenza a norma della decisione 1999/847/CE.
GUUE  L 71/9 10 marzo 2007

La Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali sottoposte ad essa dal detto giudice.

Thursday, March 8th, 2007

Corte di giustizia 8 marzo 2007, C 45/06, Campina GmbH

Nell’ambito del procedimento di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte creato dall’art. 234 CE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza 4 maggio 2006, causa C‑286/05, Haug, Racc. pag. I‑4121, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

Va ricordato inoltre che la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia per cui è stato adito, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni pregiudiziali sottoposte ad essa dal detto giudice (sentenza 11 dicembre 1999, causa C‑42/96, Immobiliare SIF, Racc. pag. I‑7089, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

Si deve osservare che il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, cosicché esso deve essere considerato un principio generale del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve applicare (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69).