Archive for May, 2006

L’Irlanda nell’avviare un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito è venuta meno agli obblighi previsti dagli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.

Tuesday, May 30th, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 30 maggio 2006 C-459/03

Commissione delle Comunità europee contro Irlanda

169 Orbene, l’obbligo degli Stati membri, previsto dall’art. 292 CE, di ricorrere al sistema giurisdizionale comunitario e di rispettare la competenza esclusiva della Corte che ne costituisce un tratto fondamentale dev’essere inteso come manifestazione specifica del loro più generale dovere di lealtà risultante dall’art. 10 CE.

170 Inoltre, occorre necessariamente constatare che questa prima parte del terzo motivo ha lo stesso oggetto del primo motivo, giacché verte sul medesimo comportamento dell’Irlanda, vale a dire l’avvio, da parte di tale Stato membro, del procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale in violazione dell’art. 292 CE.

174 La Corte ha ricordato che, in tutti i settori che rientrano negli scopi del Trattato CE, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di facilitare alla Comunità l’adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi suddetti (v., in particolare, parere 1/03 del 7 febbraio 2006, Racc. pag. I‑0000, punto 119). Gli Stati membri assumono obblighi della stessa natura nell’ambito del Trattato CEEA in virtù dell’art. 192 EA.

175 La Corte ha inoltre sottolineato che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di stretta cooperazione nell’esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di una competenza ripartita per concludere un accordo misto (v. sentenza Dior e a., cit., punto 36).

176 Così avviene particolarmente nel caso di una controversia che, come quella del caso di specie, verte essenzialmente su impegni risultanti da un accordo misto che rientrano in un ambito, la tutela e la preservazione dell’ambiente marino, in cui le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri possono essere strettamente interconnesse, come testimoniano del resto la dichiarazione sulle competenze della Comunità e la sua appendice.

177 Il fatto di sottoporre una controversia di tale natura ad una giurisdizione come il Tribunale arbitrale comporta il rischio che una giurisdizione diversa dalla Corte si pronunci sulla portata di obblighi che si impongono agli Stati membri in virtù del diritto comunitario.

178 Peraltro, nella lettera dell’8 ottobre 2001, i servizi della Commissione avevano già sostenuto che la controversia relativa allo stabilimento MOX, quale era stata portata dall’Irlanda dinanzi al Tribunale arbitrale istituito ai sensi della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, apparteneva alla competenza esclusiva della Corte.

179 Pertanto, l’obbligo di stretta cooperazione nell’ambito di un accordo misto implicava, in capo all’Irlanda, un dovere di informazione e di consultazione previe delle istituzioni comunitarie competenti prima di dare avvio ad un procedimento di soluzione della controversia relativa allo stabilimento MOX nell’ambito della Convenzione.

Avviando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.

No agli accordi UE-USA sul trattamento di dati personali dei passeggeri nel traffico aereo.

Tuesday, May 30th, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 30 maggio 2006, C-317/04, C-318/04

Sono annullate la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, e la decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti United States’ Bureau of Customs and Border Protection.

Gli effetti della decisione 2004/535 sono mantenuti fino al 30 settembre 2006, senza che, tuttavia, tali effetti siano mantenuti oltre la data di estinzione dell’accordo.

Non rientra nell’ambito della Convenzione di Bruxelles un’azione diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su proprietà immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria e sono costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati.

Thursday, May 18th, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 maggio 2006

C‑343/04 Land Oberösterreich e ČEZ as

L’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come da ultimo modificata dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione un’azione che, come quella proposta nella causa principale sulla base dell’art. 364, n. 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), sia diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su proprietà immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria e sono costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati.

La Corte si pronuncia nuovamente sull’affidamento diretto di un appalto di forniture e servizi a una Spa indirettamente controllata dall’amministrazione aggiudicatrice.

Thursday, May 11th, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 maggio 2006 C-340/04
«Direttiva 93/36/CEE – Appalti pubblici di forniture – Affidamento senza gara d’appalto – Affidamento dell’appalto ad un’impresa in cui l’amministrazione aggiudicatrice detiene una partecipazione»

Carbotermo SpA, Consorzio Alisei e Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA, in presenza di: Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI),

1) La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, osta all’affidamento diretto di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore della fornitura, a una società per azioni il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l’amministrazione aggiudicatrice.

2) La condizione d’inapplicabilità della direttiva 93/36 secondo la quale l’impresa cui è stato direttamente affidato un appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante dell’attività con l’ente pubblico che la detiene non va accertata facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

3) Nel valutare se un’impresa svolga la parte più importante della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, al fine di decidere in merito all’applicabilità della direttiva 93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta l’attività.

Modifiche agli elenchi delle procedure di insolvenza del regolamento 1346

Saturday, May 6th, 2006

Regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che modifica l’elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza

in GUUE 6 maggio 2006, L 121/1

Per l’Italia rimangono confermate le seguenti procedure:

— Fallimento
— Concordato preventivo
— Liquidazione coatta amministrativa
— Amministrazione straordinaria

Decisione del Consiglio sulla conclusione dell’accordo tra CE e Danimarca sull’applicazione del regolamento 44/2001

Friday, May 5th, 2006

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2006
relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2006/325/CE)

in GUUE 5 maggio 2006, L 120/22

Confermato dalla Corte il ritiro dei contributi da parte della Commissione per i lavori dell’autostrada Palermo – Messina.

Tuesday, May 2nd, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 maggio 2006 C-417/04 P

Regione Siciliana c. Commissione delle Comunità europee,

Rigettato il ricordo di annullamento del ricorso del tribunale di primo grado 8 luglio 2004, causa T-341/02, Regione Siciliana/Commissione con cui quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 5 settembre 2002, D (2002) 810439, che chiude l’intervento finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al grande progetto «Autostrada Messina-Palermo» (FESR n. 93.05.03.001) (in prosieguo: la «decisione controversa»).