Archive for March, 2006

La normativa italiana sui Centri di assistenza fiscale (CAF) è incompatibile con il diritto comunitario.

Thursday, March 30th, 2006

SENTENZA DELLA CORTE 30 marzo 2006
C-451/03,

Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl contro Giuseppe Calafiori,

Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale che riserva esclusivamente ai CAF il diritto di esercitare talune attività di consulenza e di assistenza in materia fiscale.

Una misura con cui uno Stato membro prevede il versamento di compensi a carico del bilancio dello Stato a favore di talune imprese incaricate di assistere i contribuenti, per quanto riguarda l’elaborazione e l’invio delle dichiarazioni tributarie all’amministrazione finanziaria, deve essere qualificata come aiuto di Stato a sensi dell’art. 87, n. 1, CE allorché:

–       il livello del compenso eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, e

–       il compenso non è determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi.

Non costituisce aiuto una normativa che accorda ai soci di una controllata dallo Stato facoltà di recesso in deroga al diritto comune.

Thursday, March 23rd, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 marzo 2006 C-237/04

Enirisorse SpA contro Sotacarbo SpA

La Corte ha ripetutamente dichiarato che, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato, devono ricorrere tutte le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4397, punto 68, e 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punto 74).

Così, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenze Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 75, e 3 marzo 2005, causa C-172/03, Heiser, Racc. pag. I-1627, punto 27).

Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che accordi ai soci di una società controllata dallo Stato una facoltà, derogatoria rispetto al diritto comune, di recesso da tale società a condizione di rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio della società stessa, non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

Il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.

Thursday, March 16th, 2006

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 marzo 2006 C‑234/04 Rosmarie Kapferer e Schlank & Schick GmbH

19 … il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed eventualmente a quali condizioni, il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad un giudice nazionale di riesaminare e di annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato, qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.

20 A tale riguardo occorre rammentare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 38).

21 Ne consegue che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I‑3055, punti 46 e 47).

22 Nel disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti, per i privati, dall’effetto diretto delle norme comunitarie, gli Stati membri devono far sì che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston e a., Racc. pag. I‑3201, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il rispetto di tali limiti al potere degli Stati membri in materia processuale non è stato messo in discussione nella controversia principale, per quanto attiene al procedimento d’appello.

23 Si deve aggiungere che la citata sentenza Kühne & Heitz, cui si riferisce il giudice a quo nella sua prima questione, sub a), non è tale da rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. Infatti, anche ammettendo che i principi elaborati in tale sentenza siano trasferibili in un contesto che, come quello della causa principale, si riferisce ad una decisione giurisdizionale passata in giudicato, occorre ricordare che tale medesima sentenza subordina l’obbligo per l’organo interessato, ai sensi dell’art. 10 CE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario, alla condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione (v. punti 26 e 28 della detta sentenza). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la suindicata condizione non ricorre.

24 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, sub a), che il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.

Per l’Avvocato generale Stix-Hackl l’IRAP è incompatibile con la sesta direttiva IVA

Tuesday, March 14th, 2006

Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-475/03
Banca Popolare di Cremona / Agenzia Entrate Ufficio Cremona

L’Avvocato generale Stix-Hackl, a differenza di quanto affermato dall’Avvocato generale Jacobs il 17 marzo 2005 , propone di limitare gli effetti nel tempo a partire dalla fine dell’esercizio tributario nel quale la sentenza verrà pronunciata, ad eccezione di coloro che hanno promosso azioni legali precedentemente.
———————–
Un’imposta con le caratteristiche dell’IRAP quali descritte nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, vale a dire la quale

– è riscossa su tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano abitualmente un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi,

– colpisce la differenza tra i ricavi e i costi dell’attività tassabile,

– è applicata in ordine a ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione corrispondente ad una cessione o ad una serie di cessioni di beni o servizi effettuata da un soggetto passivo, e

– impone, in ciascuna di tali fasi, un onere che è globalmente proporzionale al prezzo al quale i beni o i servizi sono ceduti,

ricade nell’ambito del divieto di cui all’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, riguardante altri tributi nazionali che abbiano le caratteristiche di un’imposta sulla cifra d’affari purché, per un campione rappresentativo di imprese assoggettate ad entrambe le imposte, il rapporto tra gli importi pagati a titolo d’IVA e gli importi pagati a titolo dell’imposta in questione risulti sostanzialmente costante.

La sussistenza di tale condizione va accertata dal giudice nazionale, tenendo conto delle dettagliate caratteristiche dell’imposta in questione.

2) Il divieto disposto dal detto articolo non può essere invocato al fine di far valere il diritto al rimborso dell’IRAP riscossa con riferimento a qualsiasi esercizio tributario anteriore alla sentenza della Corte, oppure con riferimento all’esercizio nel corso del quale detta sentenza venga pronunciata, fatta eccezione per chiunque abbia agito in giudizio o abbia promosso un equivalente ricorso amministrativo anteriormente al 17 marzo 2005, data in cui sono state presentate le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella presente causa. Siffatte parti in causa possono invocare tale divieto purché alle loro azioni non vadano applicate preclusioni di altro tipo in forza delle norme di procedura nazionali, le quali rispettino i principi di equivalenza ed effettività.

Prima disciplina organica della telefonia via Internet (VoIP)

Thursday, March 9th, 2006

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione delle Commissione infrastrutture e reti, ha adottato, tra le prime in Europa, una disciplina organica per i servizi di telefonia via Internet (i cosiddetti servizi VoIP).

Il provvedimento disciplina i servizi geografici VoIP (per i quali viene mantenuta la numerazione con prefisso 0) ed i servizi di comunicazione vocale “nomadici” (per i quali viene introdotta una nuova numerazione con prefisso 5).

I servizi “nomadici” rappresentano una delle novità di rilievo rispetto ai servizi telefonici tradizionali in quanto consentiranno di telefonare – e di ricevere telefonate – utilizzando la rete Internet, a prescindere dal luogo in cui ci si trova, con lo stesso numero.

Anche per le nuove numerazioni gli utenti avranno il diritto alla portabilità del numero in caso di cambio dell’operatore e potranno essere inclusi negli elenchi telefonici generali.

I nuovi servizi di comunicazione vocale “nomadici” dovranno consentire, inoltre, le chiamate ai numeri di emergenza.

L’Autorità ha, infine, deciso di avviare un approfondimento tecnico per rendere interoperabili i diversi servizi di comunicazione vocale.

Il testo integrale del provvedimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it, e sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 8 marzo 2006

Le statistiche giudiziarie del 2005 della Corte di giustizia.

Wednesday, March 8th, 2006

La Corte di giustizia pubblica le statistiche giudiziarie del 2005.

Comunicato stampa 14/06

Corte di giustizia:

Le statistiche giudiziarie della Corte per il 2005 si distinguono, innanzi tutto, per la riduzione della giacenza delle cause pendenti di circa il 12% rispetto all’anno precedente e del 24% in due anni.

A questa riduzione considerevole della giacenza delle cause pendenti si è aggiunto un miglioramento della durata dei procedimenti, fenomeno già rilevato nel 2004.

La durata dei procedimenti di pronuncia pregiudiziale è ancora notevolmente diminuita ed è attualmente di 20,4 mesi contro 23,5 mesi nel 2004 e 25,5 mesi nel 2003. Per quanto riguarda i ricorsi diretti e le impugnazioni, la durata media di trattazione si è mantenuta a circa 21 mesi mentre nel 2003 essa raggiungeva 24,7 mesi per i ricorsi diretti e 28,7 mesi per le impugnazioni.

Tribunale di primo grado:

dalle statistiche giudiziarie per il 2005 risulta innanzi tutto un aumento considerevole del numero di cause risolte. Nel 2005, il Tribunale ha infatti chiuso 610 cause contro 361 nel 2004.

In definitiva, al termine del 2005, il numero delle cause pendenti è di 1033, il che rappresenta una diminuzione di 141 cause, ossia il 12%, rispetto all’anno precedente.

La durata media di un procedimento è tuttavia aumentata durante il 2005, poiché, al di fuori del contenzioso del pubblico impiego (19,2 mesi) e della proprietà intellettuale (21,1 mesi), essa è di 25,6 mesi (contro 22,6 mesi nel 2004).

Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013

Saturday, March 4th, 2006

Pubblicati gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013.

In GUUE  C-54/13 del 4 marzo 2006

(2006/C 54/08)

I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (2) relativi al periodo 2000-2006 (3). Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d’investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002 (4). Tuttavia, importanti sviluppi politici ed economici avvenuti dal 1998 in poi, tra cui l’allargamento dell’Unione europea il 1o maggio 2004, l’adesione anticipata di Bulgaria e Romania e l’accelerazione del processo di integrazione
a seguito dell’introduzione della moneta unica, hanno creato la necessità di una revisione generale al fine di redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013.