Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Archive for November, 2005
Direttiva sulla prevenzione dell’uso del sistema finanzario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Friday, November 25th, 2005Regolamento sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscità dalla Comunità
Friday, November 25th, 2005Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa
GUUE L 309/9 del 25 novembre 2005.
Regolamento sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscità dalla Comunità
Friday, November 25th, 2005Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa
GUUE L 309/9 del 25 novembre 2005.
Sulla compatibilità di una disposizione nazionale che vieta la vendita di dolciumi a base di zucchero privi di confezione in distributori automatici.
Thursday, November 24th, 2005SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 24 novembre 2005
C‑366/04
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria), con decisione 16 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2004, nella causa tra
Georg Schwarz e Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg.
Le disposizioni degli artt. 28 CE, 30 CE e l’art. 7 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull’igiene dei prodotti alimentari, non ostano ad una disposizione nazionale anteriore a tale direttiva che vieta di mettere in vendita, in distributori automatici, dolciumi contenenti zucchero naturale o prodotti surrogati dello zucchero privi di confezione.
Diritto comunitario e criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
Thursday, November 24th, 2005SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 24 novembre 2005
C-331/04
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con ordinanza 6 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2004, nella causa
ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl, Viaggi di Maio Snc contro ACTV Venezia SpA, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, con l’intervento di ATI La Linea SpA-CSSA.
L’art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e l’art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, devono essere interpretati nel senso che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:
– non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara;
– non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;
– non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che dichiara inammissibile la proposta del Regno Unito di modificare il proprio piano di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Wednesday, November 23rd, 2005SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 23 novembre 2005
T-178/05
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee
La Direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con l’obiettivo di ridurre tali emissioni. Ciascuno Stato membro deve elaborare un piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA), applicando alcuni criteri indicati nella direttiva. Tale PNA deve indicare le quote totali delle emissioni che lo Stato membro intende assegnare e le modalità di tale assegnazione.
Il Regno Unito aveva il diritto di proporre modifiche al piano sottoposto alla Commissione anche se esse comportavano un aumento del quantitativo totale delle quote di emissioni, dopo l’adozione da parte della Commissione di una decisione relativa al piano nazionale. La Commissione non poteva impedire al Regno Unito di esercitare tale diritto.
L’avvocato generale propone di annullare le decisioni della Commissione e del Consiglio relative al trasferimento dei dati personali dei passeggeri alle autorità degli Stati Uniti d’America.
Tuesday, November 22nd, 2005Conclusioni dell’Avvocato generale M. Philippe LÉGER
del 22 novembre 2005 – C-317/04 e C-318/04
Parlamento europeo / Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo / Commissione delle Comunità europee
L’Avvocato generale conclude quindi che la “decisione sull’adeguatezza” (14 maggio 2004) della Commissione, nella
quale si constata che l’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti (CBP) offre un livello di protezione adeguato per i dati a carattere personale trasferiti dalla Comunità, viola l’atto di base costituito dalla direttiva 95/46 ( che ha per scopo l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei dati a carattere personale rendendo equivalente negli Stati membri il livello di protezione dei diritti e delle libertà con riguardo a tali dati.) e propone alla Corte di annullare tale decisione.
L’art. 95 CE non costituisce un fondamento giuridico appropriato per la decisione del Consiglio che persegue l’obiettivo della lotta contro il terrorismo e altri gravi crimini e la protezione dei dati a carattere personale.