Archive for October, 2005

L’Italia, per il tramite di un ente pubblico (ANAS SpA) viola le regole relative alla concessione di lavori pubblici e alle regole di pubblicità per la costruzione e la gestione di autostrade.

Thursday, October 27th, 2005

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 ottobre 2005

«Inadempimento da parte di uno Stato – Direttiva 93/37/CEE – Appalti pubblici di lavori – Concessioni di lavori pubblici – Norme di pubblicità»

C‑187/04 e C‑188/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

In quanto l’ente pubblico ANAS SpA ha affidato la costruzione e la gestione delle autostrade della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest alla Società per l’autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova pA mediante concessioni dirette non precedute da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e più in particolare degli artt. 3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7 di quest’ultima.

Posizione comune del Consiglio: aggiornata la lista dei terroristi e gruppi terroristici.

Tuesday, October 18th, 2005

Posizione comune 2005/725/PESC del Consiglio, del 17 ottobre 2005, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/427/PESC.
in GUUE L 272/28 del 18/10/2005

Comunicazione della Commissione sulla lotta al traffico di esseri umani.

Tuesday, October 18th, 2005

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Fighting trafficking in human beings – an integrated approach and proposals for an action plan
COM(2005) 514 final

Un’autorità pubblica non può attribuire, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni se l’operazione non ha rilevanza puramente interna (in house).

Thursday, October 13th, 2005

Sentenza della Corte del 13 ottobre 2005
C-458/03 – Parking Brixen GmbH contro Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG.

L’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica ad un prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento, per la quale il prestatore riceve come corrispettivo le somme versate dai terzi per l’utilizzo del parcheggio, costituisce una concessione di pubblici servizi a cui non è applicabile la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici servizi a una società per azioni nata dalla trasformazione di un’azienda speciale della detta autorità pubblica, società il cui oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale dev’essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e all’estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente.

Conclusioni dell’Avv. gen. Léger sulla responsabilità di uno Stato membro per i danni arrecati ai singoli in caso di violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale supremo.

Wednesday, October 12th, 2005

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER
presentate l’11 ottobre 2005 Causa C‑173/03
Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA contro Repubblica italiana
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova)

«Responsabilità di uno Stato membro per i danni arrecati ai singoli in caso di violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale supremo – Condizioni di base – Normativa nazionale che esclude la sussistenza della responsabilità dello Stato quando la violazione di cui trattasi deriva dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove e che limita la sussistenza della detta responsabilità ai casi di dolo o colpa grave»

«Pur se il principio della responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale supremo osta a che in forza di una normativa nazionale sia esclusa, in modo generale, la sussistenza della detta responsabilità per la sola ragione che la violazione di cui trattasi sarebbe connessa all’interpretazione delle norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove, per contro, questo stesso principio non osta a che il sorgere della detta responsabilità sia subordinato alla sussistenza di dolo o colpa grave da parte dell’organo giurisdizionale supremo considerato, purché tale condizione non vada oltre la manifesta violazione del diritto applicabile».