Il referendum francese sulla Costituzione europea ha avuto esito negativo.
Il presidente di turno dell’Unione europea, Jean-Claude Junker, ha detto che “e’ impossibile rinegoziare il testo del trattato” e che “il processo di adozione deve andare avanti nei Paesi” che ancora non si sono espressi. La situazione creata dal ‘no’ dell Francia, ha aggiunto, “sara’ affrontata nel consiglio europeo che si terra’ regolarmente il 16 e 17 giugno”. “La costituzione non e’ morta” ha detto ancora il premier lussemburghese, “anche se questa sera non ha acquisito nuova forza”.
Archive for May, 2005
Referendum sulla Costituzione europea: NO della Francia
Sunday, May 29th, 2005Approvata dalla Comunità la convenzione UNECE (convenzione di Århus»)
Tuesday, May 17th, 2005Pubblicata in GUUE la Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005
(2005/370/CE), relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus»).
Falso in bilancio, la Corte di giustizia si pronuncia.
Tuesday, May 3rd, 2005SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
3 maggio 2005 C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02,
domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C‑387/02 e C‑403/02) e dalla Corte d’appello di Lecce (causa C‑391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l’8 novembre 2002 , nei procedimenti penali a carico di
Silvio Berlusconi (causa C‑387/02),
Sergio Adelchi (causa C‑391/02),
Marcello Dell’Utri e a. (causa C‑403/02),
La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.