15 luglio 2004
“39 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, una disposizione di un accordo concluso dalla Comunità con paesi terzi dev’essere considerata direttamente applicabile quando, avuto riguardo alla sua lettera, nonché all’oggetto e alla natura dell’accordo, essa stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all’intervento di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze Demirel, cit., punto 14, e 8 maggio 2003, causa C 171/01, Wählergruppe Gemeinsam, Racc. pag. I 4301, punto 54).
40 Per decidere se l’art. 6, n. 3, del protocollo risponde a tali criteri, occorre anzitutto procedere all’esame del suo testo.
41 Al riguardo occorre constatare che tale disposizione sancisce, in termini chiari, precisi e incondizionati, l’obbligo per gli Stati membri di subordinare gli scarichi di sostanze elencate nell’allegato II dello stesso protocollo al rilascio, da parte delle autorità nazionali competenti, di un’autorizzazione che tenga debitamente conto delle disposizioni del suo allegato III.
42 Come la Commissione ha giustamente sottolineato, il fatto che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale nel rilascio delle autorizzazioni, avuto riguardo ai criteri menzionati nell’allegato III, non riduce in nulla la chiarezza, la precisione e il carattere incondizionato del divieto, derivante dall’art. 6, n. 3, del protocollo, di procedere agli scarichi in assenza di autorizzazione preventiva.
43 Tale constatazione è avvalorata dall’oggetto e dalla natura del protocollo.
44 Infatti, risulta dagli artt. 1 e 4 del protocollo che quest’ultimo ha l’obiettivo di prevenire, ridurre, combattere e tenere sotto controllo l’inquinamento della zona del mare Mediterraneo dovuto agli scarichi dei corsi d’acqua, degli stabilimenti costieri e degli emissari, o provocati da qualsiasi altra fonte situata nel loro territorio. […]
45 Instaurando un regime di autorizzazione preventiva da parte delle autorità nazionali competenti per gli scarichi delle sostanze menzionate nell’allegato II, l’art. 6, n. 3, del protocollo contribuisce al controllo da parte degli Stati membri dell’inquinamento di origine tellurica della zona di applicazione del protocollo. Il riconoscimento dell’effetto diretto della disposizione di cui trattasi non può che servire l’obiettivo del protocollo, quale ricordato precedentemente, e rispondere alla natura dello strumento volto, in particolare, ad evitare l’inquinamento dovuto alla carenza di pubblici poteri.
[…]
47 Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione che sia l’art. 6, n. 3, del protocollo, sia l’art. 6, n. 1, del protocollo modificato, dopo la sua entrata in vigore, hanno effetto diretto, cosicché tutti gli interessati hanno il diritto di far valere tali disposizioni dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali.”