Corte di giustizia, sentenza 21 gennaio 2010, C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o.
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.
Archive for the ‘Cooperazione giudiziaria in materia civile’ Category
La Corte precisa la portata delle regole che disciplinano il riconoscimento delle decisioni relative alle procedure di insolvenza da parte degli Stati membri
Thursday, January 21st, 2010Pubblicata la relazione esplicativa della Convenzione di Lugano
Wednesday, December 23rd, 2009RELAZIONE ESPLICATIVA elaborata dal prof. dr. Fausto POCAR (titolare della cattedra di diritto internazionale all’Università degli studi di Milano) (2009/C 319/01)
Doppia cittadinanza, domanda di divorzio e competenza del giudice nazionale.
Thursday, July 16th, 2009SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 luglio 2009 C‑168/08,
Laszlo Hadadi (Hadady) contro Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)
1) Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.
2) Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.
Il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su un contratto di trasporto concluso con una compagnia aerea.
Thursday, July 9th, 2009SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 C‑204/08
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
La Corte interpreta l’art. 6, punto 1, del regolamento 44/01.
Thursday, October 11th, 2007SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 ottobre 2007, C‑98/06, Freeport plc e Olle Arnoldsson
“1) L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all’applicazione di tale disposizione.
2) L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio.”
Libro verde della Commissione sulla “presunzione di non colpevolezza”.
Wednesday, April 26th, 2006La Commissione pubblica il libro verde sulla presunzione di non colpevolezza.
La Corte indica il giudice competente nelle procedure di insolvenza.
Tuesday, January 17th, 2006SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 17 gennaio 2006
C-1/04 Susanne Staubitz-Schreiber
“L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando il detto debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.”