Corte di giustizia, sentenza 21 gennaio 2010, C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o.
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.
Archive for the ‘Diritto internazionale privato’ Category
La Corte precisa la portata delle regole che disciplinano il riconoscimento delle decisioni relative alle procedure di insolvenza da parte degli Stati membri
Thursday, January 21st, 2010Pubblicata la relazione esplicativa della Convenzione di Lugano
Wednesday, December 23rd, 2009RELAZIONE ESPLICATIVA elaborata dal prof. dr. Fausto POCAR (titolare della cattedra di diritto internazionale all’Università degli studi di Milano) (2009/C 319/01)
La Corte interpreta per la prima volta la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Tuesday, October 6th, 2009SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 ottobre 2009, C‑133/08
Intercontainer Interfrigo SC (ICF) contro Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV,
1) L’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto.
2) L’art. 4, n. 1, seconda frase, di tale Convenzione dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come autonomo.
Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, di tale Convenzione, detto criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.
3) L’art. 4, n. 5, della stessa Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2‑4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato.
Convenzione di Roma e Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Sunday, October 4th, 2009Convenzione di Roma e Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Doppia cittadinanza, domanda di divorzio e competenza del giudice nazionale.
Thursday, July 16th, 2009SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 luglio 2009 C‑168/08,
Laszlo Hadadi (Hadady) contro Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)
1) Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.
2) Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.
Il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su un contratto di trasporto concluso con una compagnia aerea.
Thursday, July 9th, 2009SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 C‑204/08
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
La Grande Sezione si pronuncia sulla compatibilità delle “antisuit injunctions”.
Tuesday, February 10th, 2009SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 10 febbraio 2009, C‑185/07
Allianz Spa, già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Generali Assicurazioni Generali SpA contro West Tankers Inc.,
“L’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.”