Lezione di diritto internazionale

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA XXXXXXXX SULL’ACCESSO AI PORTI

La Repubblica Italiana e la Repubblica XXXXXXXX, di seguito denominate le “Parti contraenti”,

Animati dal desiderio di rafforzare le relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due paesi;

Considerando l’importanza del libero accesso ai porti per lo sviluppo del commercio e delle attività marittime;

Convenuti sui seguenti termini:

Articolo 1 – Libero accesso ai porti
Le Parti contraenti si impegnano a consentire alle navi battenti bandiera dell’altra Parte l’accesso ai porti del proprio paese, senza formalità amministrative particolari o restrizioni ingiustificate.

Articolo 2 – Parità di trattamento
Le navi battenti bandiera di una Parte contraente godranno, nell’accesso ai porti dell’altra Parte, del trattamento non meno favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di qualsiasi altro paese.

Articolo 3 – Sicurezza e salute pubblica
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, le Parti contraenti si impegnano a garantire la sicurezza delle navi e delle persone a bordo, nonché la tutela della salute pubblica.

Articolo 4 – Cooperazione
Le Parti contraenti si impegnano a cooperare tra di loro per agevolare l’accesso ai porti e per risolvere eventuali problemi che possano insorgere nell’applicazione del presente Trattato.

Articolo 5 – Entrata in vigore e durata
Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica e avrà una durata illimitata. Esso potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti mediante notifica scritta all’altra Parte, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua italiana e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il giorno 17 aprile XXXX.

Per la Repubblica Italiana: ________
Per la Repubblica XXXXXXX: ________

Corte_cost_sentenza_349-2008

Costituzione – adattamento e forza

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