La sostanza della motivazione di una decisione di divieto d’ingresso nel territorio di uno Stato membro dev’essere comunicata all’interessato. Tuttavia, uno Stato membro può rifiutarsi, nei limiti dello stretto necessario, di comunicare all’interessato la motivazione la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato

Corte di giustizia 4 giugno 2013 C-300/11

Gli articoli 30, paragrafo 2, e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che impongono che il giudice nazionale competente si assicuri che la mancata comunicazione all’interessato, da parte dell’autorità nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale è fondata una decisione adottata a norma dell’articolo 27 di detta direttiva, nonché degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata all’interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova.

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