Un ammorbidimento della giurisprudenza TWD.

Sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, causa C 222/04

“69 Le resistenti nella causa principale sostengono che la quarta questione proposta, relativa alla validità della decisione 2003/146, è irricevibile in quanto tale decisione sarebbe divenuta definitiva nei confronti della Repubblica italiana che, pur potendo, non l’ha impugnata ai sensi dell’art. 230 CE (sentenza 9 marzo 1994, causa C 188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I 833).

[…]

b) Giudizio della Corte

72 La questione relativa alla validità della decisione 2003/146 non è stata formulata su richiesta di un soggetto che, pur potendo proporre un ricorso di annullamento avverso la medesima, non lo abbia fatto nei termini previsti dall’art. 230 CE.

73 Essa è stata proposta d’ufficio dal giudice della causa principale.

74 Di conseguenza, essa non può essere dichiarata irricevibile sulla base della giurisprudenza discendente dalla citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf”.

This entry was posted in Uncategorised and tagged , . Bookmark the permalink.