Il venir meno della violazione dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato non impedisce l’accertamento dell’infrazione.

Sentenza della Corte del 30 maggio 1991, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Federale di Germania, causa C-59/89.

“1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 febbraio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso, a norma dell’art. 169 del Trattato CEE, volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire la completa trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del Consiglio 3 dicembre 1982, 82/884/CEE, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell’atmosfera (GU L 378, pag. 15, in prosieguo: la “direttiva”), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.

[…]

35 Il fatto che, dopo la presentazione del ricorso, la normativa tedesca sia stata modificata non consente di cambiare questa valutazione. Per giurisprudenza costante, infatti, l’oggetto del ricorso proposto a norma dell’art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l’inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell’eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell’inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.

36 In considerazione di tutto ciò, si deve dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 82/884, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell’atmosfera, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE”