“7 […]il fatto che le parti della causa principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice nazionale, un problema di diritto comunitario, non osta a che la Corte possa essere adita dal giudice nazionale. L’art. 177, 2° e 3° comma, del trattato, contemplando l’adizione in via pregiudiziale della Corte quando ‘una questione… è sollevata… davanti ad una giurisdizione nazionale’, non intende limitare tale adizione ai soli casi in cui l’una o l’altra parte della causa principale abbia preso l’iniziativa di sollevare una questione d’interpretazione o di validità del diritto comunitario, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto ‘necessaria per emanare la sua sentenza’”.
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